Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la valutazione negativa dell’elaborato di diritto penale e gli atti dell’esame di abilitazione alla professione forense

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli atti della sessione 2025 dell’esame di abilitazione alla professione forense. Ha dedotto, in particolare, l’insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico, l’irragionevolezza della valutazione negativa dell’elaborato di diritto penale, anche alla luce di un parere pro veritate, e l’illegittima composizione della sottocommissione che aveva esaminato l’elaborato, per l’assenza del componente appartenente alla categoria dei magistrati. Sono state inoltre proposte ulteriori censure, per le quali il Consiglio di Stato ha rinviato alle valutazioni analitiche già svolte dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare. Quanto alla motivazione mediante voto numerico, ha richiamato il consolidato orientamento contrario della Sezione, escludendo quindi, in sede cautelare, la sussistenza del fumus. Quanto alla valutazione dell’elaborato di diritto penale, ha ritenuto che il giudizio di insufficienza non fosse affetto da macroscopica irragionevolezza: le conclusioni del candidato, indipendentemente dalla loro correttezza, risultavano esposte in modo eccessivamente sintetico e prevalentemente assertivo, con illustrazione scarna degli istituti giuridici e degli orientamenti interpretativi rilevanti. È stato altresì ritenuto infondato il motivo relativo alla composizione della sottocommissione. L’art. 3, comma 1, d.l. n. 131/2021, incidendo sulla disciplina speciale dettata dall’art. 47, commi 2 e 3, l. n. 247/2012, stabilisce che ciascuna sottocommissione operi con tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali e con presidente avvocato; tale disciplina è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, senza necessità della presenza di un componente magistrato. Per le ulteriori censure, il Collegio ha fatto proprie le analitiche considerazioni del TAR, escludendo una prognosi cautelare favorevole. Le spese del giudizio cautelare d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 47, commi 2 e 3, l. n. 247/2012

    Costituisce la disciplina speciale relativa alle modalità operative delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione forense.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 131/2021

    ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato

    La disposizione, quale disciplina speciale applicabile all’esame forense, non impone la presenza di un componente appartenente alla categoria dei magistrati, purché la sottocommissione sia composta da tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali e presieduta da un avvocato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione di un elaborato d’esame non può essere sospesa in assenza di profili di macroscopica irragionevolezza; la mera prospettazione di una diversa valutazione tecnica, anche mediante parere pro veritate, non è sufficiente.
  • La motivazione espressa mediante voto numerico, nell’ambito degli esami di abilitazione alla professione forense, non è di per sé illegittima secondo l’orientamento cautelare consolidato richiamato dal Consiglio di Stato.
  • La valutazione negativa di un elaborato può risultare non macroscopicamente irragionevole quando le conclusioni del candidato siano formulate in modo eccessivamente sintetico e prevalentemente assertivo e siano accompagnate da una scarna illustrazione degli istituti giuridici e degli orientamenti interpretativi rilevanti, anche se le conclusioni non siano necessariamente errate.
  • La disciplina speciale della composizione delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione forense richiede tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali e un presidente avvocato, senza imporre necessariamente la presenza di un componente magistrato.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelareAppello
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.