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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11551/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione illecita di cocaina, deducendo che la sostanza fosse destinata all'uso personale e lamentando altresì il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva già escluso l'uso personale valorizzando il notevole quantitativo di droga sequestrata, pari a 105,2 grammi di cocaina, dal quale erano ricavabili 588 dosi medie singole, nonché le modalità di confezionamento, trasporto e occultamento della sostanza. Quanto alle generiche, il ricorrente censurava il mancato riconoscimento della prevalenza, ma la Corte d'appello aveva osservato che le attenuanti risultavano già riconosciute e che non era possibile un giudizio di prevalenza per le modalità allarmanti del fatto e per il precedente penale più grave, a sua volta aggravato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure difensive si confrontavano solo in modo apparente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso sia l'uso personale sia l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sulla base di elementi fattuali specifici: l'elevato quantitativo di cocaina, la possibilità di ricavarne numerose dosi, il confezionamento sottovuoto e l'occultamento del materiale in una sede non casuale del veicolo, ritenuti indici del coinvolgimento dell'imputato nel mercato illecito. Inammissibile è stata ritenuta anche la doglianza sulle attenuanti generiche, poiché la Corte territoriale aveva già affermato di averle riconosciute e aveva escluso soltanto un giudizio di prevalenza, con motivazione non efficacemente censurata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte richiama la distinzione tra detenzione per uso personale, fatto non penalmente rilevante, e detenzione penalmente rilevante; esclude l'applicazione del quinto comma in presenza di elementi sintomatici di inserimento nel mercato illecito, quali quantitativo elevato, confezionamento e occultamento della sostanza.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    È richiamato come precedente più grave dell'imputato, valorizzato dalla Corte territoriale ai fini del diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • La destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente può essere esclusa sulla base di un apprezzamento complessivo di dati fattuali oggettivi, tra cui il quantitativo detenuto, la divisibilità in dosi e le modalità di confezionamento e occultamento.
  • Il giudizio di inammissibilità è corretto quando il ricorso non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già superate da una motivazione puntuale e coerente.
  • Le attenuanti generiche possono essere già riconosciute senza che ciò implichi automaticamente un giudizio di prevalenza sulle aggravanti o sugli elementi negativi della personalità e del fatto; tale valutazione è distinta e deve essere specificamente censurata.
  • Nel giudizio di legittimità, la conferma di elementi sintomatici dell'inserimento dell'imputato nel mercato degli stupefacenti consente di escludere tanto l'uso personale quanto l'ipotesi di minore gravità prevista dal quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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