Cassazione Penale, Ordinanza n. 15893/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, ha rideterminato la pena complessiva, concordata tra le parti, in mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, previa rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe effettuato una valutazione solo astratta dei criteri legali di commisurazione della pena e che sarebbe mancata una motivazione adeguata sulla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché dirette contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e riferite a motivi di appello espressamente rinunciati dall'imputato; ha inoltre richiamato il principio per cui, in sede di legittimità, sono deducibili solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto della riforma, non già censure su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o sulla congruità della pena concordata, se entro i limiti di legge.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, essendo la sentenza impugnata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato in appello e dopo rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, non erano deducibili in cassazione le questioni sollevate dalla difesa, perché attinenti a motivi rinunciati e alla congruità della pena concordata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen
la trattazione del ricorso è avvenuta nelle forme de plano
sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen.
nel concordato in appello il ricorso per cassazione non può investire motivi rinunciati né la valutazione della pena concordata, salvo i profili relativi alla formazione del consenso e al contenuto della riforma
richiamato dalla difesa come parametro di corretta commisurazione della pena
richiamato dalla difesa in tema di motivazione della sentenza
richiamato dalla difesa in tema di contenuto della motivazione della sentenza
la Corte esclude la deducibilità in cassazione della mancata verifica delle cause di proscioglimento, quando il motivo di appello sia stato rinunciato nell'ambito del concordato
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel concordato in appello, una volta che i motivi di impugnazione siano stati rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, essi non possono essere reintrodotti in cassazione sotto forma di censure sulla motivazione o sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio.
- Sono deducibili in sede di legittimità, avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., soltanto questioni attinenti alla regolarità della formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione al contenuto dell'accordo.
- La verifica ex art. 129 c.p.p. non è invocabile in cassazione per riaprire motivi di merito espressamente abbandonati nel concordato, salvo che la pena sia illegale o comunque fuori dai limiti edittali.
- Il negozio processuale concluso dalle parti e recepito dal giudice non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità attraverso doglianze su aspetti già coperti dalla rinuncia ai motivi di appello.
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