Cassazione Penale, Ordinanza n. 37263/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e euro 20.000 di multa. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena, contestando in sostanza la giustificazione della quantificazione sanzionatoria. La Corte rileva però che il giudice di appello aveva applicato il minimo edittale di sei anni, come fissato dalla precedente sentenza rescindente, poi ridotto nella massima misura per le circostanze attenuanti generiche e per la scelta del rito; il ricorso non specificava quale vizio concreto fosse imputato alla decisione, risultando privo di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sulla pena fosse coerente con i limiti derivanti dal precedente annullamento con rinvio e con le riduzioni applicate per attenuanti generiche e rito. Ha inoltre osservato che il ricorso non individuava in modo specifico alcun vizio della sentenza, difettando del requisito minimo di specificità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
È il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato; la Corte di cassazione non ne rivede l'an debeatur, ma si occupa solo del trattamento sanzionatorio, già circoscritto dal precedente annullamento con rinvio.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato come ipotesi di riqualificazione del fatto già rigettata dalla precedente sentenza rescindente; la Corte osserva che quel tema non era più riesaminabile nel giudizio di rinvio limitato alla pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa della parte; nella specie la Corte esclude tale evenienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci un difetto di motivazione sulla dosimetria della pena deve individuare con precisione il vizio della sentenza e non può risolversi in una censura generica o meramente assertiva.
- Quando l'annullamento con rinvio è limitato al solo trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti tracciati dalla sentenza rescindente e può rideterminare la pena applicando i criteri di legge e le eventuali riduzioni consentite, senza riaprire questioni definitivamente decise sul titolo di reato o sulla riqualificazione già esclusa.
- La mancanza del requisito di specificità del ricorso determina l'inammissibilità del gravame in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo che emerga l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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