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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01500/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta da una creditrice che, in un giudizio presupposto di verifica dello stato passivo fallimentare, era stata ammessa per un credito di lavoro di euro 9.443,24. Il giudice monocratico della Corte d'appello aveva riconosciuto una durata irragionevole di 18 anni, ma aveva liquidato un indennizzo di soli euro 1.236,23, parametrandolo alla somma effettivamente percepita dalla creditrice in sede di riparto finale e non al credito ammesso al passivo. In opposizione, la creditrice sosteneva che il parametro corretto fosse il credito ammesso in verifica, oppure quantomeno la somma di euro 4.781,09 risultante dopo la detrazione di quanto percepito dal Fondo di garanzia INPS. Il Ministero, nel ricorso principale, censurava solo la regolazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché, a fronte del rigetto dell'opposizione, le spese del giudizio di opposizione avrebbero dovuto essere poste a carico dell'opponente soccombente. La creditrice proponeva ricorso incidentale denunciando la violazione dell'art. 2, commi 1 e 3, della L. n. 89/2001, nonché delle norme fallimentari richiamate, per avere la Corte d'appello ancorato l'equo indennizzo alla sola somma distribuita in riparto invece che al credito ammesso al passivo; con il secondo motivo deduceva anche l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla somma effettivamente iscritta a riparto finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della creditrice, ritenendo fondata la censura sulla base del principio già affermato secondo cui, nel giudizio presupposto di verificazione dello stato passivo, ai fini dell'equa riparazione occorre avere riguardo al credito azionato ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore risulti ammesso, senza considerare la somma poi effettivamente iscritta al riparto. Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, il ricorso principale del Ministero è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, che dovrà procedere a una nuova liquidazione dell'indennizzo e a una nuova regolazione delle spese, comprensive anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta dal Ministero come vizio del decreto in punto di regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero per sostenere che, in caso di rigetto dell'opposizione, le spese del giudizio di opposizione dovessero gravare sull'opponente soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero in combinazione con l'art. 91 c.p.c. ai fini della censura sulla statuizione delle spese.

  • art. 2, commi 1 e 3, L. 89/2001

    La Corte lo interpreta nel senso che, nel caso di verificazione dello stato passivo, l'indennizzo va parametrato al credito azionato o, se inferiore, alla somma per cui il creditore sia stato ammesso, non alla somma poi effettivamente ripartita.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione della causa in camera di consiglio a seguito della proposta del relatore.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 2 bis, comma 1, L. 89/2001

    Richiamato nel ricorso incidentale insieme all'art. 2 L. 89/2001 quale base della censura sulla quantificazione dell'equo indennizzo.

  • art. 93 L.F.

    Richiamato dalla parte incidentale nel contestare il parametro adottato per la liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 96 L.F.

    Richiamato dalla parte incidentale nel contestare il parametro adottato per la liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dalla parte incidentale nel contestare il parametro adottato per la liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dalla parte incidentale nel contestare il parametro adottato per la liquidazione dell'indennizzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione relativo alla durata irragionevole del procedimento di verificazione dello stato passivo, il parametro per la liquidazione dell'indennizzo è il credito azionato dal ricorrente o, se minore, l'importo per il quale il credito sia stato ammesso al passivo, non la somma eventualmente effettivamente riscossa in sede di riparto finale.
  • La somma poi percepita dal creditore per effetto dell'insufficienza dell'attivo fallimentare non incide, ai fini della quantificazione dell'equa riparazione, sul valore del diritto accertato nel giudizio presupposto.
  • Se il ricorso incidentale è accolto e travolge la statuizione principale sul merito, il ricorso principale limitato alle spese resta assorbito.
  • In sede di rinvio il giudice deve rideterminare sia l'indennizzo sia le spese di lite, includendo anche quelle del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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