Cassazione Civile, Ordinanza n. 11478/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della CTR Toscana che, accogliendo l’appello del contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento TARES per l’anno 2013 relativo a maggiori somme dovute e sanzioni per omessa dichiarazione. La controversia riguardava la corretta classificazione tariffaria di un poliambulatorio: la CTR aveva ritenuto che l’attività svolta fosse assimilabile a quella delle associazioni, valorizzandone il carattere solidaristico, le tariffe calmierate e il reinvestimento degli utili, nonostante l’ente comunale avesse inquadrato i locali nella categoria degli studi professionali in base all’attività effettivamente svolta. Il Comune ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sulla TARES e sul criterio di commisurazione della tariffa, sostenendo che conta la tipologia concreta dell’attività e la sua potenzialità di produrre rifiuti, non la finalità solidaristica o la veste soggettiva; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR avesse erroneamente attribuito rilievo alla classificazione del 2003 come "associazioni", riferita però a un soggetto e a locali diversi, mentre il poliambulatorio era stato costituito solo successivamente e la dichiarazione TARI era stata presentata solo nel 2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamando il principio secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile quando le censure siano chiaramente riconducibili ai motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c. Ha poi esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti, affermando che, in materia di TARES e dei tributi sui rifiuti ad essa omologhi, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria è la tipologia dell’attività effettivamente svolta nei locali e la correlata attitudine astratta a produrre rifiuti, non la forma giuridica del soggetto né la finalità solidaristica dell’attività. La CTR, invece, si era soffermata su elementi inconferenti rispetto a tale parametro oggettivo e non aveva adeguatamente valutato la concreta produttività di rifiuti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 14, comma 9, d.l. 201/2011
"La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12"
La tariffa TARES si determina in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, secondo i criteri regolamentari.
art. 14, comma 12, d.l. 201/2011
È richiamato per il rinvio al regolamento attuativo di cui al d.P.R. 158/1999.
Viene richiamato come fonte dei criteri regolamentari di determinazione della tariffa in attesa del nuovo regolamento ministeriale.
d.lgs. 22/1997
È menzionato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
È richiamato per i principi sulla classificazione delle categorie di immobili ai fini della tassa rifiuti, con verifica in astratto della potenzialità di produzione di rifiuti.
art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993
È menzionato nel precedente richiamo giurisprudenziale sulle deroghe alla tassazione e sull’onere del contribuente di provarne i presupposti.
È menzionato nel precedente richiamo giurisprudenziale sulle riduzioni tariffarie da provare da parte del contribuente.
art. 65, comma 1, d.lgs. 507/1993
È richiamato per affermare che la tariffa dipende dal tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali e delle aree tassabili.
Massime di principio
- In materia di tributi sui rifiuti, la classificazione tariffaria dei locali deve essere effettuata in base alla tipologia oggettiva dell’attività svolta e alla sua astratta attitudine a produrre rifiuti, non alla forma giuridica del soggetto che vi opera né alla finalità solidaristica o non lucrativa dell’attività.
- La veste soggettiva del contribuente non è di per sé decisiva ai fini dell’inquadramento nella categoria tariffaria, quando la destinazione concreta dei locali e l’uso effettivo rimangano invariati.
- Le eventuali deroghe o riduzioni tariffarie fondate su specifiche condizioni di fatto non operano automaticamente: il contribuente deve allegarne e provarne i presupposti.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non usa formule sacramentali, purché le censure siano chiaramente riconducibili a uno dei motivi tipici dell’art. 360 c.p.c.
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