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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29920/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova: la difesa contestava l'applicazione degli artt. 624 e 628 c.p., sostenendo che non risultasse dimostrata la relazione diretta tra la condotta violenta e l'impossessamento del denaro, e che i fatti dovessero qualificarsi solo come lesioni e furto (unica condotta di impossessamento). Denunciava inoltre contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e un errore di valutazione sulla sua attendibilità, in particolare riguardo all'ammontare delle somme sottratte e alla sottrazione di una telecamera.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando il rigetto dell'istanza di riesame disposto dal Tribunale di Reggio Calabria. Ha ritenuto che il ricorso si limitasse a proporre una diversa lettura degli elementi indiziari senza configurare un valido travisamento della prova; ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui la violenza o la minaccia compiute nel contesto possono caratterizzare la condotta come rapina anche se l'impossessamento segue temporaneamente la violenza (dolo concomitante o sopravvenuto). La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione della credibilità della persona offesa operata dal Tribunale. Per queste ragioni ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di furto; la Corte ha esaminato la qualificazione del fatto e considerato che la valutazione della relazione tra violenza e impossessamento rientra nell'esame probatorio svolto dal giudice di merito

  • art. 628 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di rapina; la Corte ha confermato che la violenza antecedente o concomitante può integrarne gli elementi costitutivi anche se l'impossessamento avviene successivamente (principio del "dolo concomitante/sopravvenuto")

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato o proposizione dolosa/colposa del gravame; applicata per l'obbligo di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Cass. Sez. 1, 22/04/1980 (Donato), Rv. 145930

    Giurisprudenza che afferma che la violenza o la minaccia compiute nel contesto della sottrazione assumono valore tipizzante per la rapina anche se non strettamente contestuali all'atto materiale di impossessamento

  • Cass. Sez. 2, 13/10/2016 (Campo), Rv. 268173

    Ribadisce il principio che l'attività complessiva dell'agente improntata alla sopraffazione del soggetto passivo può integrare la rapina

  • Cass. Sez. 2, 12/01/2016 (Paolicchi), Rv. 265644

    Sottolinea che il dolo per la rapina può essere anche concomitante o sopravvenuto, e non necessariamente presente sin dal primo atto

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza della rapina rispetto al furto dipende dalla valutazione complessiva del contesto e della condotta: la violenza o la minaccia anche antecedenti all'atto materiale di sottrazione possono integrare la rapina se contribuiscono alla sopraffazione della vittima.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento della credibilità della persona offesa e delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni; la Corte di legittimità non rivede tali valutazioni se ancorate a dati oggettivi e logici.
  • Il profilo del "dolo concomitante o sopravvenuto" è riconosciuto in giurisprudenza: non è necessario che la violenza fosse finalizzata all'impossessamento sin dal primo atto, purché emergano elementi che dimostrino la connessione tra violenza e sottrazione.
  • Un ricorso per "travisamento della prova" è inammissibile in Cassazione se si limita a proporre una diversa interpretazione degli elementi indiziari senza dimostrare l'inserimento o la soppressione di dati di fatto rilevanti; la censura deve essere circostanziata e rientrare nei motivi consentiti.
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati o per motivi non consentiti può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (art. 616 c.p.p.), dunque va valutata la fondatezza sostanziale prima di impugnare.

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