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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09339/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto investiva il giudizio di responsabilità e la sussistenza del fatto contestato, ma la Corte di cassazione lo ha qualificato come censura meramente fattuale, priva di reale contenuto di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era diretto a contestare in fatto il giudizio di responsabilità e la sussistenza dell'evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, ai fini di tale condanna, va esclusa solo l'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Richiamato solo come reato oggetto della contestazione, cioè evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non opera solo se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di legittimità, miri in realtà a una rivalutazione del merito e si risolva in mere doglianze in punto di fatto sul giudizio di responsabilità.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sussistenza del fatto contestato quando la doglianza non evidenzi specifici vizi di legittimità, ma contesti solo l'apprezzamento fattuale già compiuto dai giudici di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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