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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33972/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del Pubblico Ministero volta a ottenere la fissazione di un termine per l'adempimento dell'obbligo di pagamento della provvisionale, condizione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto revocata la sospensione sulla base di un certificato del casellario non aggiornato, mentre la revoca era stata annullata dalla Corte di cassazione (sentenza del 27/06/2023). Inoltre deduceva che in sede di cognizione non era mai stato fissato un termine per l'adempimento (profili richiamati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 37503/2022) e censurava la mancata valutazione della sua situazione economica e l'omesso uso dei poteri istruttori officiosi ex art. 666, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il termine per adempiere, essendo elemento essenziale della sospensione condizionale quando subordinata a un obbligo risarcitorio, va fissato dal giudice in sentenza o, in difetto, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione (richiamando le Sezioni Unite n. 37503/2022). Nel caso concreto il termine non era stato fissato e il Tribunale di Roma, basandosi su un certificato non aggiornato che attestava una revoca, non aveva neppure esercitato i poteri istruttori officiosi per verificare l'esistenza dell'annullamento della revoca operato dalla Cassazione il 27/06/2023. L'omissione ha determinato carenza di motivazione: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma affinché, nel nuovo giudizio, fissi il termine per l'adempimento tenendo conto del tempo già decorso dalla irrevocabilità della sentenza e delle condizioni economiche del condannato.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i termini decadenziali (cinque o due anni) che decorrono dall'irrevocabilità della sentenza; nella mancanza di un termine espresso fissato dal giudice, il termine per adempiere l'obbligo subordinato alla sospensione condizionale coincide con quelli indicati da questa norma.

  • art. 165 cod. pen.

    Regola le modalità di conferma e revoca del beneficio della sospensione condizionale; il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio è un elemento essenziale e, se non fissato in sentenza, deve essere fissato dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione, ovvero si applicano i termini di cui all'art. 163.

  • art. 168 cod. pen.

    Norma richiamata nel motivare profili connessi alla sospensione condizionale (menzionata in ricorso): è stata richiamata nell'insieme delle disposizioni sulla sospensione della pena, ma dalla sentenza si evince solo che le norme sul beneficio e sulla sua eventuale revoca devono essere interpretate con riguardo all'obbligo di fissazione del termine.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori officiosi per acquisire elementi utili alla decisione; la Corte ha ritenuto che il giudice avrebbe dovuto avvalersi di tali poteri per verificare l'effettiva situazione giuridica del beneficio (ad es. conoscenza dell'annullamento della revoca da parte della Cassazione) e rilevare la condizione economica del condannato.

  • Sez. U., sent. n. 37503 del 23/06/2022

    Giurisprudenza consolidata richiamata: stabilisce che il termine per l'adempimento, se non fissato in sentenza, deve essere determinato dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione e che l'omessa fissazione costituisce vizio di legge della sentenza; in difetto il termine coincide con quelli di cui all'art. 163.

  • Corte di cassazione, Sez. 1, sent. n. 51393 del 27/06/2023

    Decisione che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale nel caso concreto e che la Corte di legittimità ha richiamato per affermare che alla data della revoca (23/01/2023) il termine quinquennale non era ancora decorso, confermando la necessità di valutare la mancata fissazione del termine.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine per l'adempimento è elemento essenziale: va fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione.
  • Se il termine non è fissato dal giudice di cognizione, si applicano i termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p. decorrenti dall'irrevocabilità della sentenza.
  • Il giudice dell'esecuzione deve avvalersi dei poteri istruttori officiosi ex art. 666, comma 5, c.p.p. per acquisire i documenti e le informazioni necessarie (es. certificati aggiornati, decisioni di legittimità) prima di dichiarare inammissibile una richiesta o decidere sulla revoca.
  • Una revoca della sospensione annullata in sede di legittimità torna ad incidere sulla valutazione del beneficio: i giudici successivi non possono basarsi su certificazioni non aggiornate che attestino una revoca già annullata.
  • Nella fissazione del termine per l'adempimento il giudice deve tenere conto del tempo già trascorso dall'irrevocabilità della sentenza e delle concrete condizioni economiche del condannato; l'omissione di tali accertamenti può comportare l'annullamento del provvedimento.

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