Cassazione Civile, Ordinanza n. 32527/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente territoriale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dal titolare di una ditta individuale nei confronti di più soggetti pubblici e privati per i danni subiti da diciannove autoveicoli fermi all'interno del proprio parco auto, a seguito della caduta di calcinacci e pezzi di asfalto provenienti da una strada sopraelevata interessata da lavori di ripristino del manto stradale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, rilevando che l'attore non aveva dimostrato a che titolo potesse agire per i danni alle autovetture, risultando dalla documentazione che la proprietà dei veicoli faceva capo a terzi e non essendo provata la disponibilità giuridica o materiale dei mezzi in capo all'attore. In appello la domanda era stata nuovamente respinta. Con il ricorso per cassazione l'attore ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 352, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. e omessa/contraddittoria motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere sufficiente la prova testimoniale, le fotografie dei veicoli e i preventivi prodotti, nonché disporre una consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'unico motivo. Ha osservato che le censure motivazionali erano formulate secondo il previgente testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non applicabile ratione temporis; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non presentava un vizio di motivazione intrinseca e che il giudice di merito aveva comunque esaminato analiticamente le risultanze istruttorie, escludendo che fosse stata fornita prova, diretta o indiretta, dei danni. La Corte ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'inerzia probatoria delle parti e che il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Sono state dichiarate inammissibili anche le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non era stata allegata la specifica violazione dei limiti legali di valutazione della prova, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo, senza specifica elaborazione da parte della Corte.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se si allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è invece deducibile la mera contestazione della valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando essa sia invece soggetta a prova legale; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Richiamato come norma asseritamente violata nel motivo, senza autonoma statuizione specifica oltre al rilievo che la motivazione non era intrinsecamente contraddittoria.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte ha ritenuto non configurato un vizio denunciabile nei termini prospettati.
Il motivo era formulato secondo la previgente versione del vizio motivazionale, ritenuta inapplicabile ratione temporis; la Corte ha comunque escluso la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione nei limiti consentiti, non sostituisce il giudice di merito nel giudizio di fatto.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio legalmente inesistente o diverso da quello fissato dalla legge; non basta contestare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
- La censura ex art. 115 c.p.c. richiede di indicare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non essendo sufficiente dolersi della mera valutazione delle prove dedotte in causa.
- La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento di integrazione delle cognizioni del giudice e non può essere utilizzata per colmare la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa.
- Il motivo che invochi il vizio motivazionale deve confrontarsi con il regime processuale applicabile ratione temporis; la deduzione di un vizio formulato secondo un testo non più vigente è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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