Cassazione Penale, Sentenza n. 18206/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990: il ricorrente sostiene che la Corte di appello abbia errato nel non ricondurre la fattispecie al "comma 5" dell'art. 73 (ipotesi di "piccolo spaccio"), avendo dato rilievo esclusivo al dato ponderale della sostanza senza valutare compiutamente gli altri parametri normativi indicati dalla disposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP (sentenza di abbreviato) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, con pena di 3 anni di reclusione e multa di euro 14.000,00. La Corte ha ritenuto che, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi probatori (uso dell'abitazione come base logistica, impianto di videosorveglianza per controllare gli accessi, utenza telefonica per contatti con consumatori, uso di motociclo per consegne rapide, diverse tipologie di stupefacente suddivise in involucri pronti per la vendita), l'attività era caratterizzata da sistematicità e organizzazione tale da escludere la configurabilità della fattispecie di minore offensività prevista dal comma 5 dell'art. 73. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma sul "piccolo spaccio" va interpretata richiedendo una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati: mezzi, modalità e circostanze dell'azione e quantità/qualità delle sostanze. Non è sufficiente il solo dato ponderale: la configurabilità del comma 5 presuppone una complessiva minore offensività della condotta, ossia ridotta portata dell'attività di spaccio, circolazione limitata di merce e denaro, assenza di prolungata attività rivolta a un numero indeterminato di soggetti.
Applicato per giustificare l'imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio che l'onere di provare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità grava sul ricorrente; in sua assenza è legittima la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per valutare se il fatto rientri nella fattispecie di "piccolo spaccio" (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) il giudice deve esaminare complessivamente sia gli elementi relativi all'azione (mezzi, modalità, circostanze) sia quelli relativi all'oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze).
- Il mero dato quantitativo non è determinante: quantità contenute possono comunque integrare un'attività di spaccio organizzata se sussistono elementi di sistematicità, organizzazione, vendita in involucri pronti, canali di approvvigionamento e strumenti per eludere i controlli.
- Fattori indicativi di attività oltre il "piccolo spaccio" includono: uso dell'abitazione come base logistica, videosorveglianza per controllare accessi, contatti telefonici con acquirenti, uso di mezzi per consegne ripetute, conservazione di diverse tipologie di stupefacenti e loro confezionamento per la vendita.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario fornire un confronto critico e specifico con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o meramente assertive tendono a essere ritenute manifestamente infondate e portano all'inammissibilità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza che risulti l'assenza di colpa nella sua presentazione, il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente dovrebbe documentare eventuali ragioni di buona fede o difficoltà interpretative per evitarla.
- Per la difesa: raccogliere e documentare elementi specifici che attestino la natura occasionale o non organizzata del possesso (assenza di confezionamento per la vendita, mancanza di strumenti logistici o organizzativi, rapporti limitati con il mercato) è essenziale per puntare al riconoscimento del comma 5.
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