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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8257/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 20/01/2020. MONNI ha dedotto un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte non ha adeguatamente considerato la sua incensuratezza e la giovane età e che ha illegittimamente valorizzato scelte processuali legittime. DI FEDE ha dedotto plurime censure: vizio di motivazione rispetto all'identificazione per la rapina (capo A) in ragione delle sue caratteristiche fisiche e del tatuaggio non richiamato dalle vittime; travisamento delle prove testimoniali; valutazione errata e non univoca di intercettazioni e contatti telefonici (telefonata 05/04/2015 fra MONNI e DI FEDE, aggancio alla cella di Punta Tricoli del 07/08/2014); eccessiva valorizzazione della chiamata in correità del PISU; vizi nella valutazione delle intercettazioni relative alla cessione e detenzione di stupefacenti (capo D e F) e nella qualificazione della tentata estorsione (capo E); ed infine vizio nella negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

Per MONNI: ricorso dichiarato inammissibile con conferma della valutazione della Corte territoriale circa la rilevanza della capacità criminale e delle modalità esecutive dei reati; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Per DI FEDE: la Corte di cassazione ha distinto le posizioni; ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative ai capi D), E), F) (confermandone l'affermazione di responsabilità come irrevocabile) ma ha rilevato vizi motivazionali gravi quanto alla condanna per il capo A) (rapina) nella valutazione delle dichiarazioni del PISU e degli elementi di riscontro (caratteristiche fisiche, telefonate e agganci di cella). Ne è conseguito l'annullamento della condanna di DI FEDE per il capo A) con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le responsabilità sui capi D, E, F sono state dichiarate irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 1, lett. a) cod. pen.

    Riferita in relazione all'aggravante contestata a MONNI per il delitto di rapina; la Corte d'Appello in sede di merito ha valutato e, per la parte riguardante MONNI, ha escluso tale aggravante quanto al capo B (parziale riforma).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti per MONNI valorizzando la sua elevata capacità criminale e le modalità particolarmente aggravate dell'azione; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di MONNI su tale punto, confermando che il giudice può basare la decisione su un singolo elemento ritenuto prevalente.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente come criterio per l'accertamento degli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (personalità del colpevole, modalità del reato, ecc.). La Corte ha ribadito che il giudice può limitarsi all'esame dell'elemento che ritiene prevalente.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Citando la definizione della posizione di PISU che aveva patteggiato ai sensi dell'art. 444: la sentenza territoriale ha tenuto conto del patteggiamento di PISU come elemento processuale, ma la Cassazione ha sottolineato i limiti probatori della chiamata in correità e la necessità di valutare la verosimiglianza delle dichiarazioni.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma che prevede la fattispecie meno grave di estorsione. La Corte d'Appello aveva escluso la derubricazione a norma più lieve per la tentata estorsione, motivando la totale illiceità della pretesa; la Cassazione ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura dei ricorrenti su questo punto.

Massime di principio

  • La corte di legittimità non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie di merito se non in presenza di motivazione manifesta, illogica o contraddittoria: le valutazioni sulle intercettazioni e sull'attendibilità delle prove fondate su apprezzamenti di fatto sono riservate al giudice di merito.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) il giudice può scegliere l'elemento ritenuto prevalente ai fini della valutazione; la semplice incensuratezza o la giovane età non impongono di per sé il riconoscimento dell'attenuante senza una specifica valutazione che ne dimostri l'incidenza sulla personalità e sul comportamento.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore o di un patteggiante ('chiamata in correità') richiedono riscontri e coerenza: la loro genericità o la contraddittorietà rispetto ad altri elementi possono indebolirne il valore probatorio; il giudice deve motivare la fiducia accordata a tali dichiarazioni.
  • La mera coincidenza temporale o la compatibilità geografica di contatti telefonici e agganci di cella non sono automaticamente prove univoche di partecipazione a un reato: occorre valutare la contiguità cronologica in modo rigoroso e cercare altri elementi di collegamento oggettivo.
  • I tatuaggi o caratteristiche fisiche non menzionati dalle vittime possono costituire elemento di discordanza probatoria: se esistono rilevazioni degli organi inquirenti che attestano tali segni, la mancata annotazione nelle dichiarazioni delle vittime deve essere spiegata e valutata dal giudice di merito.
  • Le censure che propongono una lettura alternativa delle stesse prove (intercettazioni, tabulati, dichiarazioni) sono generalmente inammissibili in Cassazione quando non sia dimostrata manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.

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