Cassazione Civile, Sentenza n. 14615/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (congiunti)
La controversia
Il paziente convenne il Ministero della Salute e l’azienda sanitaria locale chiedendo il risarcimento dei danni da infezione da HCV, che assumeva contratta in conseguenza di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale tra ottobre 1982 e novembre 1983. Dopo il suo decesso, la moglie e i figli proseguirono il giudizio, reiterando le domande risarcitorie iure hereditatis e chiedendo anche il ristoro dei danni subiti iure proprio. Il Tribunale di Lecce, respinta l’eccezione di prescrizione, accolse le domande e liquidò 388.187,44 euro, oltre rivalutazione, per danno biologico e 80.000 euro per danni morali ed esistenziali. A seguito degli appelli del Ministero e dei familiari, nonché degli appelli incidentali dell’azienda sanitaria, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza non definitiva n. 825/2015 depositata il 27 ottobre 2015, escluse la responsabilità dell’azienda sanitaria verso i familiari per i danni iure proprio, accolse la domanda iure proprio contro il Ministero e dispose l’ulteriore corso del giudizio sulla domanda iure hereditatis. I familiari proposero otto motivi di ricorso: 1) contestarono la regolarità dell’autorizzazione e della procura per l’appello incidentale dell’azienda sanitaria; 2) censurarono ammissibilità e tempestività di tale appello, la sussistenza dell’interesse a impugnare e la specificità dell’appello ministeriale; 3) contestarono la ricostruzione della pronuncia di primo grado quanto alle poste risarcitorie iure hereditatis; 4) dedussero il giudicato sulla responsabilità extracontrattuale dell’azienda sanitaria e sostennero che i congiunti potessero agire iure proprio anche a titolo contrattuale; 5) contestarono la decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio iure hereditatis verso l’azienda sanitaria, sostenendo che per il danno lungolatente il termine dovesse decorrere dalla percezione, o percepibilità, del nesso tra malattia e trasfusioni; censurarono inoltre la prescrizione rispetto ai danni connessi al decesso e alla cirrosi manifestatasi nel 2003; 6) contestarono la detrazione dall’importo dovuto dal Ministero dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, sotto vari profili; 7) censurarono la decorrenza e la durata del termine prescrizionale per la domanda iure hereditatis contro il Ministero; 8) contestarono il rinvio della decisione sulle spese relative alla domanda iure proprio accolta contro il Ministero.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi primo, secondo e quarto, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha ritenuto in parte infondato e per il resto inammissibile il sesto. Sul primo motivo ha rilevato che dagli atti risultava la delibera del 31 luglio 2012 che conferiva al difensore l’incarico di rappresentare e difendere l’azienda sanitaria; la nomina del difensore comprende la facoltà di proporre le iniziative processuali riferibili all’oggetto della causa e all’interesse dell’assistito. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibili, per difetto di autosufficienza o di interesse, le censure sulla natura adesiva e sulla specificità degli appelli, e infondata quella basata sull’art. 326 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla statuizione impugnata e privo della trascrizione del motivo d’appello rilevante. Sul quarto, la deduzione di giudicato e quella di omessa motivazione sono state dichiarate inammissibili; è stata invece respinta nel merito la tesi della responsabilità contrattuale dell’azienda sanitaria verso i congiunti per i danni iure proprio: fuori dalle prestazioni sanitarie relative alla procreazione, il contratto sanitario produce effetti tra paziente e struttura o medico, mentre i danni direttamente subiti dai congiunti possono essere fatti valere soltanto a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il quinto motivo è stato accolto quanto alla decorrenza della prescrizione dei danni alla salute lungolatenti: anche per la responsabilità contrattuale il termine decorre da quando la malattia è percepita, o può essere percepita con l’ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche, come danno causalmente riconducibile alla condotta altrui, non dal momento delle trasfusioni né dalla mera manifestazione esteriore della malattia. Gli ulteriori profili del quinto motivo sono rimasti assorbiti. Sul sesto motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardività della richiesta di scomputo, essendo la compensatio lucri cum damno un’eccezione in senso lato deducibile anche in appello e rilevabile d’ufficio; ha dichiarato inammissibili le censure sul giudicato, sulla produzione documentale e sulla diversità dei soggetti percettori, quest’ultima smentita dalla sentenza impugnata, che riferiva di un’indennità una tantum di 77.468,53 euro percepita dai congiunti ed eredi iure proprio. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse: la domanda iure hereditatis contro il Ministero era stata definitivamente respinta per prescrizione dalla sentenza n. 66/2017, il cui ricorso per cassazione era stato dichiarato tardivo con ordinanza n. 19530/2019. Anche l’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché deduceva un vizio motivazionale non più denunciabile, sia per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo la sentenza definitiva intervenuta sulle spese. La sentenza non definitiva è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha disposto l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
Norme richiamate
sussiste peraltro la possibilità dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell’inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell’art. 2043 c.c.; deve pertanto escludersi che, al di fuori dell’ambito della procreazione, i congiunti possano far valere una responsabilità contrattuale per danni iure proprio nei confronti della struttura o del professionista sanitario.
Fuori dal peculiare ambito delle prestazioni sanitarie inerenti alla procreazione, il contratto tra paziente e struttura sanitaria non attribuisce ai congiunti un’azione contrattuale per i danni direttamente subiti iure proprio. I congiunti possono agire per tali danni soltanto facendo accertare un illecito extracontrattuale.
in ogni caso, deve trovare applicazione il principio secondo cui il dies a quo rilevante in relazione all’art. 2935 c.c., non è costituito dal giorno in cui si verifica la condotta causativa del danno o da quello in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì dal giorno in cui tale malattia viene percepita, o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto dello stato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno conseguente al comportamento del terzo; è, infatti, in tale momento che il diritto può effettivamente essere fatto valere, quale che sia la natura della responsabilità azionata nei confronti dell’autore della condotta causativa del danno.
Per il danno alla salute lungolatente, la prescrizione decorre da quando il danneggiato percepisce, o può percepire usando l’ordinaria diligenza e considerando le conoscenze scientifiche disponibili, la malattia come conseguenza della condotta altrui. Il criterio vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.
la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta “iure proprio” dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., sicchè non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., nè la circostanza che l’azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell’elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un’azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Il richiamo della Corte al riparto dell’onere probatorio chiarisce che l’azione extracontrattuale proposta iure proprio dai congiunti resta assoggettata alle regole probatorie proprie di tale responsabilità; non si trasferisce su di essa il regime probatorio contrattuale solo perché la condotta dedotta coincide con una parte dell’inadempimento verso la vittima.
quanto alla tempestività dell’impugnazione incidentale, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè non trascrive i motivi di gravame del Ministero e della USL in modo da consentire di verificare se ed in quale misura l’appello della seconda fosse adesivo rispetto al primo;
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla tempestività dell’impugnazione incidentale perché il ricorso non riportava i motivi dei gravami necessari a verificare la dedotta natura adesiva dell’appello dell’azienda sanitaria.
la censura è infondata in relazione alla dedotta violazione dell’art. 326 c.p.c., comma 2, giacchè la Corte ha correttamente rilevato che la norma concerne esclusivamente il decorso, per l’appellante, del termine per impugnare la stessa sentenza anche nei confronti di una controparte diversa da quella contro cui era rivolta la prima impugnazione, non consentendo pertanto di far discendere da essa le conseguenze volute, per l’impugnazione incidentale, dai ricorrenti;
Il secondo comma dell’art. 326 c.p.c. riguarda il decorso del termine per impugnare la stessa sentenza nei confronti di una parte diversa da quella destinataria della prima impugnazione; non fonda le conseguenze invocate dai ricorrenti sulla tempestività dell’impugnazione incidentale.
parimenti inammissibile laddove si limita a contestare la tardività della produzione documentale senza fornire alcun elemento sul contenuto, sull’epoca di formazione del documento e sulla data in cui l’USL ne aveva acquisito la disponibilità, al fine di appurare se il documento potesse essere prodotto in primo grado o, comunque, se fosse o meno indispensabile ai fini della decisione;
La censura sulla tardiva produzione in appello non può essere scrutinata se il ricorrente non indica contenuto e data di formazione del documento, né quando la parte ne abbia acquisito la disponibilità, elementi necessari per valutare la dedotta violazione e la sua indispensabilità.
Parimenti inammissibile è la censura attinente alla “omessa motivazione”, in quanto prospetta un vizio non più deducibile ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis).
La censura di omessa motivazione è inammissibile quando, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, prospetta un vizio non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
La regolazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio.
infondato nella parte in cui denuncia la tardività della richiesta di scomputo, atteso che quella di “compensatio lucri cum damno” integra un’eccezione in senso lato che è deducibile anche nel giudizio di appello ed è rilevabile anche d’ufficio
La compensatio lucri cum damno è qualificata come eccezione in senso lato: può essere dedotta per la prima volta in appello ed è rilevabile d’ufficio.
art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003
Considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.
In ragione dell’oggetto della controversia, la Corte dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati in caso di diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Nelle controversie per danni alla salute lungolatenti, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la malattia è percepita, o può essere percepita con l’ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, come conseguenza della condotta altrui. Il criterio si applica indipendentemente dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità azionata.
- Nei rapporti sanitari ordinari, il contratto intercorre tra paziente e struttura o professionista e non attribuisce ai congiunti un’azione contrattuale per il danno direttamente subito iure proprio. Salva la peculiare fattispecie delle prestazioni sanitarie relative alla procreazione, i congiunti possono chiedere il risarcimento dei propri danni facendo valere la responsabilità extracontrattuale.
- La compensatio lucri cum damno costituisce eccezione in senso lato, deducibile anche in appello e rilevabile d’ufficio.
- Chi deduce in cassazione la formazione del giudicato interno deve indicare con precisione il contenuto della statuizione di primo grado e dell’atto di appello, trascrivendo gli elementi necessari a dimostrare che la questione non fu devoluta al giudice d’appello.
- La censura sulla tardività di una produzione documentale in appello richiede l’indicazione del contenuto e dell’epoca di formazione del documento, nonché del momento in cui la parte ne ha acquisito la disponibilità, così da consentire la verifica della possibilità di produrlo in primo grado e della sua eventuale indispensabilità.
- Una volta nominato il difensore, rientra nei poteri conferitigli la proposizione delle iniziative processuali riferibili all’interesse dell’assistito e all’oggetto della causa, senza che occorra una specifica attribuzione del potere di proporre appello incidentale.
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