Cassazione Civile, Sentenza n. 14602/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore si oppose a un’esecuzione presso terzi promossa dalla banca in forza di un mutuo fondiario. Dedusse, per quanto ancora rilevante, la prescrizione quinquennale degli interessi maturati tra il 2001, quando la banca era intervenuta in una precedente esecuzione immobiliare poi chiusa, e il 2009, quando fu notificato il precetto seguito dal pignoramento presso terzi. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’appello di Cagliari confermò la decisione, ritenendo che i contenziosi collegati alla medesima azione esecutiva avessero impedito il maturare della prescrizione e che la banca avesse conosciuto solo nel 2008 la minore somma ricavata dall’esecuzione immobiliare. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 2943, 2945 e 2948, n. 4, c.c., sostenendo che la precedente esecuzione immobiliare si era estinta per caducazione del titolo e che, pertanto, l’intervento della banca nel 2001 aveva prodotto un’interruzione soltanto istantanea, con prescrizione degli interessi prima del precetto del 2009; 2) violazione degli artt. 615, 616 e 624 c.p.c., sostenendo che, data la struttura bifasica dell’opposizione esecutiva, l’eccezione di prescrizione poteva essere formulata per la prima volta nell’atto di riassunzione del giudizio di merito dopo la fase sommaria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello non aveva dichiarato tardiva l’eccezione, ma l’aveva esaminata e respinta nel merito; la censura non colpiva quindi la ratio effettiva della decisione. La Corte ha aggiunto che, comunque, il motivo sarebbe stato infondato: la natura bifasica dell’opposizione non consente di modificare nel giudizio di merito le ragioni già poste a base dell’opposizione nella fase sommaria, poiché esse devono essere sottoposte al giudice dell’esecuzione per le valutazioni sulla procedura. Il primo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ha ribadito che il ricorso per intervento nell’esecuzione, diretto a partecipare alla distribuzione, interrompe la prescrizione e ne sospende il corso fino all’approvazione del progetto distributivo; l’effetto interruttivo permanente si protrae fino all’attuazione coattiva, totale o parziale, del diritto oppure fino alla chiusura anticipata per causa non imputabile al creditore. Nella specie, la precedente procedura era stata chiusa dopo la caducazione del titolo del creditore pignorante, non per inerzia o mancata coltivazione della domanda della banca intervenuta; la domanda di quest’ultima non era stata accolta perché superata dalla caduta del titolo esecutivo ritenuto portante. Restava quindi permanente l’effetto interruttivo, sebbene per ragioni integrative e correttive rispetto alla motivazione della Corte d’appello. Sono rimasti assorbiti i rilievi della banca sui riconoscimenti del credito e sull’inapplicabilità della prescrizione quinquennale agli interessi, profili che avrebbero richiesto ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Il dispositivo ha escluso che ricorressero i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
nell’espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell’art. 2943 c.c., comma 2, a interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso e a sospenderne il corso sino all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita
L’intervento del creditore nell’espropriazione, se diretto a partecipare alla distribuzione, è equiparato a una domanda giudiziale e interrompe la prescrizione dal deposito, sospendendone il corso fino all’approvazione del progetto di distribuzione.
art. 2945 c.c.
l’effetto interruttivo permanente determinato dall’atto di pignoramento – e lo stesso deve dirsi, come appena visto, per l’intervento del creditore – si protrae, agli effetti dell’art. 2945 c.c., comma 2, fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo (si pensi alla perdita del bene vincolato o all’impossibilità di ottenerne ricavato utile), mentre, in caso contrario, all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945 c.c., comma 3
L’interruzione della prescrizione provocata dall’intervento esecutivo permane sino alla realizzazione coattiva, anche parziale, del credito oppure sino alla chiusura anticipata per causa non imputabile al creditore; negli altri casi l’interruzione ha effetto soltanto istantaneo.
art. 2948, n. 4, c.c.
quanto sopra assorbe i rilievi operati dal controricorso riguardanti: 1) gli allegati riconoscimenti del credito interruttivi della prescrizione; 2) l’inapplicabilità dell’art. 2948 c.c., n. 4, agli interessi perchè non costituenti adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti; si tratta di profili che avrebbero in ogni caso imposto un esplicito ricorso incidentale condizionato non formulato
La Corte non decide nel merito l’applicabilità della prescrizione quinquennale agli interessi, perché la questione è assorbita dall’esito del motivo principale e avrebbe richiesto un ricorso incidentale condizionato. Il passaggio riporta la tesi della banca, non una regola affermata dalla Corte.
art. 615 c.p.c.
è proprio la natura bifasica dell’opposizione esecutiva a non permettere di modificare i motivi articolati in fase sommaria, perchè le ragioni di opposizione debbono essere vagliate dal giudice dell’esecuzione al fine di permettergli ogni valutazione circa la loro possibile incidenza sulla procedura, in ciò traducendosi l’ordine pubblico processuale inderogabile in questione
Nell’opposizione all’esecuzione, le ragioni articolate nella fase sommaria non possono essere modificate nel successivo giudizio di merito, poiché devono essere vagliate dal giudice dell’esecuzione per valutarne l’incidenza sulla procedura.
art. 616 c.p.c.
è proprio la natura bifasica dell’opposizione esecutiva a non permettere di modificare i motivi articolati in fase sommaria, perchè le ragioni di opposizione debbono essere vagliate dal giudice dell’esecuzione al fine di permettergli ogni valutazione circa la loro possibile incidenza sulla procedura, in ciò traducendosi l’ordine pubblico processuale inderogabile in questione
La fase di merito dell’opposizione esecutiva non consente di introdurre ragioni diverse da quelle formulate nella fase sommaria. Il principio è enunciato unitariamente con riferimento alla struttura bifasica dell’opposizione.
art. 624 c.p.c.
è proprio la natura bifasica dell’opposizione esecutiva a non permettere di modificare i motivi articolati in fase sommaria, perchè le ragioni di opposizione debbono essere vagliate dal giudice dell’esecuzione al fine di permettergli ogni valutazione circa la loro possibile incidenza sulla procedura, in ciò traducendosi l’ordine pubblico processuale inderogabile in questione
La Corte collega alla natura bifasica dell’opposizione esecutiva la preclusione alla modifica dei motivi tra fase sommaria e merito. Il principio riguarda il procedimento oppositivo nel suo complesso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo non è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Corte dà atto che, in base all’esito risultante dal dispositivo, non sussiste il presupposto per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per intervento nell’espropriazione forzata, quando contiene la domanda di partecipare alla distribuzione del ricavato, interrompe la prescrizione dal deposito e ne sospende il corso sino all’approvazione del progetto di distribuzione.
- L’effetto interruttivo permanente dell’intervento del creditore nell’esecuzione dura fino all’attuazione coattiva, totale o parziale, del diritto oppure fino alla chiusura anticipata della procedura per una causa non imputabile al creditore; se la chiusura dipende da inerzia o mancata coltivazione della procedura, l’interruzione è invece istantanea.
- La chiusura dell’esecuzione conseguente alla caducazione del titolo del creditore pignorante non comporta, di per sé, che l’intervento di un creditore intervenuto abbia effetto interruttivo soltanto istantaneo, quando la sua domanda non sia stata trascurata per inerzia ma sia rimasta superata dalla caduta del titolo ritenuto portante.
- Nell’opposizione esecutiva a struttura bifasica, i motivi devono essere sottoposti al giudice dell’esecuzione nella fase sommaria e non possono essere modificati nel successivo giudizio di merito.
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