Cassazione Civile, Sentenza n. 14604/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo che imponeva l'abbattimento o l'arretramento di un muro realizzato in violazione delle distanze legali. L'esecuzione era stata diretta nei confronti della persona fisica originariamente coinvolta e di società succedute, per effetto di scissioni e trasformazioni societarie, alla società indicata nel titolo. Durante la procedura una delle società aveva adempiuto spontaneamente agli obblighi, sotto la vigilanza del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice dell'esecuzione. All'udienza del 28 ottobre 2015, preso atto dell'adempimento, i creditori chiesero la liquidazione delle spese di assistenza legale e dei compensi del proprio consulente tecnico. Contestata la liquidazione disposta dal giudice dell'esecuzione perché ritenuta insufficiente e priva della liquidazione delle spese per il consulente di parte, proposero opposizione ex art. 617 c.p.c. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 821/2017, depositata il 25 agosto 2017, dichiarò l'opposizione inammissibile, ritenendo applicabile il regime monitorio degli artt. 614 e 645 c.p.c. In Cassazione i ricorrenti dedussero: (1) che la procedura esecutiva si era chiusa per improseguibilità conseguente all'adempimento spontaneo e che il provvedimento di chiusura, insieme a quello accessorio sulle spese, era impugnabile con opposizione formale ex art. 617 c.p.c.; (2) che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. è riservata all'ingiunto e non poteva essere proposta dal creditore; (3) l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione dei parametri di liquidazione dei compensi legali, assumendo che il valore della causa fosse indeterminabile, e sulla mancata liquidazione delle spese per il consulente tecnico di parte.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, e ha assorbito il terzo. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione avesse registrato l'improseguibilità della procedura esecutiva per l'adempimento spontaneo e avesse liquidato le spese come statuizione accessoria a un'estinzione atipica, non come decreto ingiuntivo richiesto ai sensi degli artt. 614 e 642 c.p.c. La contestazione del creditore procedente doveva quindi essere proposta con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; l'opposizione ex art. 645 c.p.c. è invece il rimedio dell'ingiunto. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Alessandria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, precisando che non era possibile decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, perché occorreva esaminare le risultanze documentali.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
l’impugnazione, da parte del creditore procedente, di un’ordinanza di liquidazione delle spese a carico dell’esecutato, pronunciata in caso di (estinzione atipica) improseguibilità di un processo esecutivo ex art. 612 c.p.c., va proposta con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., poichè costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell’esecuzione regolanti l’andamento di quel processo
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è il rimedio tipico per il creditore procedente che intenda contestare l'ordinanza di liquidazione delle spese accessoria all'improseguibilità o all'estinzione atipica dell'esecuzione per obblighi di fare.
art. 612 c.p.c.
l’impugnazione, da parte del creditore procedente, di un’ordinanza di liquidazione delle spese a carico dell’esecutato, pronunciata in caso di (estinzione atipica) improseguibilità di un processo esecutivo ex art. 612 c.p.c., va proposta con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., poichè costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell’esecuzione regolanti l’andamento di quel processo
Nel processo esecutivo per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., il provvedimento che prende atto dell'improseguibilità per adempimento spontaneo e regola le spese è impugnabile dal creditore con opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 614 c.p.c.
così stando i fatti processuali, deve darsi seguito proprio alla giurisprudenza del 2015, non trattandosi dell’impugnativa di un’ingiunzione di pagamento, richiesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 614 e 642 c.p.c., bensì della contestazione di un provvedimento accessorio a quello di estinzione c.d. atipica (non riferibile cioè ad ipotesi codicistiche) implicita
Il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 614 c.p.c. non governa la contestazione di una liquidazione delle spese accessoria alla chiusura atipica dell'esecuzione: in tale ipotesi non si impugna un'ingiunzione di pagamento.
art. 642 c.p.c.
così stando i fatti processuali, deve darsi seguito proprio alla giurisprudenza del 2015, non trattandosi dell’impugnativa di un’ingiunzione di pagamento, richiesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 614 e 642 c.p.c., bensì della contestazione di un provvedimento accessorio a quello di estinzione c.d. atipica (non riferibile cioè ad ipotesi codicistiche) implicita
Il decreto previsto nel procedimento monitorio di liquidazione delle spese non è configurabile quando il giudice dell'esecuzione emette una statuizione accessoria alla chiusura atipica della procedura.
art. 645 c.p.c.
è pertanto e infatti erronea l’affermazione per cui lo stesso creditore avrebbe dovuto opporsi ex art. 645 c.p.c., essendo tale opposizione riservata all’ingiunto
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. è riservata al soggetto ingiunto e non è il rimedio esperibile dal creditore procedente contro la liquidazione delle spese accessoria alla chiusura atipica dell'esecuzione.
art. 384 c.p.c., comma 2
la necessità di pronunciare sul merito alla luce dell’esame di tutte le risultanze documentali, non permette la decisione, pure sollecitata con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2
La Corte non può decidere direttamente nel merito quando la decisione richiede l'esame delle risultanze documentali non compiuto dal giudice di merito.
Massime di principio
- L'ordinanza che liquida le spese a carico dell'esecutato, quando la procedura esecutiva per obblighi di fare diviene improseguibile per adempimento spontaneo e la chiusura è atipica, è una statuizione accessoria al provvedimento che regola l'andamento del processo esecutivo; il creditore procedente la impugna con opposizione ex art. 617 c.p.c.
- Il rimedio monitorio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è riservato all'ingiunto e non può essere imposto al creditore procedente che contesti una liquidazione delle spese non adottata come decreto ingiuntivo.
- La Corte di cassazione non decide direttamente la controversia nel merito quando la decisione richiede l'esame delle risultanze documentali da parte del giudice di merito.
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