Cassazione Civile, Sentenza n. 14601/2020 del 09/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva ottenuto dal Tribunale di Rieti un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per compensi professionali pari a lire 142.188.305, corrispondenti a euro 73.434,13. Il condominio propose opposizione; nel frattempo, il professionista mise in esecuzione il decreto e, intervenendo in due procedure esecutive, conseguì complessivamente euro 83.671,55. Nel giudizio di opposizione il credito fu ridotto a euro 40.000, statuizione poi confermata in appello. Il condominio ottenne quindi un distinto decreto ingiuntivo per recuperare la differenza tra quanto riscosso in sede esecutiva e il credito rideterminato. Il professionista si oppose, ma il Tribunale di Rieti confermò il decreto. In appello, preso atto dell’adempimento nel frattempo intervenuto, la Corte d’appello di Roma revocò il decreto opposto e compensò le spese. Il professionista ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell’art. 2033 c.c. e degli artt. 327 e 346 c.p.c., sostenendo che, dopo la chiusura dell’esecuzione, la restituzione non potesse essere chiesta con autonoma azione, ma dovesse essere preceduta da tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c. alle ordinanze di assegnazione; (3) violazione dell’art. 346 c.p.c., perché la domanda restitutoria avrebbe dovuto essere formulata o riproposta nel giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo; (4) violazione degli artt. 2033, 2697 e 2928 c.c., contestando che l’ordinanza di assegnazione provasse l’effettivo incasso e che fosse stato invertito l’onere della prova; (5) violazione degli artt. 1206, 1207, 1210, 1297 e 2033 c.c. quanto al regime degli interessi sulle somme asseritamente riscosse in eccesso e alla mora del creditore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la sentenza d’appello aveva esaminato in modo adeguato l’eccezione secondo cui la domanda restitutoria sarebbe stata preclusa dopo la chiusura dell’esecuzione. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che, quando l’esecuzione si è svolta sulla base di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo poi caducato, il debitore espropriato può promuovere una distinta azione di ripetizione dell’indebito, anche in via monitoria; la revoca del titolo non rimuove gli atti esecutivi ormai compiuti, ma fonda un autonomo obbligo restitutorio. Ha rigettato anche il terzo motivo: la domanda di restituzione conseguente alla revoca di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere proposta nel giudizio di opposizione oppure separatamente e non deve necessariamente essere riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Ha accolto il quarto motivo, perché nell’azione di ripetizione l’attore deve provare sia il pagamento sia l’assenza di una causa giustificativa; l’ordinanza di assegnazione di un credito, essendo pro solvendo e salvo esazione, non dimostra né presume che il creditore abbia effettivamente riscosso. Ha inoltre escluso che il principio di vicinanza della prova giustificasse l’inversione dell’onere probatorio, imponendo al convenuto la prova negativa di non aver incassato. Ha accolto il quinto motivo: non risultavano provati né l’effettivo incasso né la messa a disposizione delle somme e non erano state allegate o provate le formalità richieste dagli artt. 1207 e 1210 c.c. per gli effetti liberatori della mora del creditore. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Dunque, la sentenza della corte territoriale si sofferma ampiamente sull’eccezione di inammissibilità proposta dal P., con motivazione che non può dirsi afflitta dai vizi censurabili ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
La motivazione non è apparente quando espone in modo adeguato le ragioni della decisione e affronta l’eccezione rilevante, rendendo riconoscibile l’iter logico seguito.
art. 2033 c.c.
Nella ripetizione di indebito, infatti, opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare tanto l’avvenuto pagamento, quanto la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Chi agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare sia l’avvenuto pagamento sia l’assenza di una causa giustificativa; l’ordinanza di assegnazione di un credito non prova da sola che il pagamento sia stato riscosso.
art. 487 c.p.c.
La “neutralizzazione” degli effetti dell’ordinanza di assegnazione nel caso di successiva revoca del titolo esecutivo rappresenta una conseguenza naturale della facoltà di agire in base all’esecutività, anche soltanto provvisoria, dei provvedimenti giudiziari, di cui essi sono, di regola, muniti.
La revoca sopravvenuta del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo non consente di rimuovere gli atti esecutivi già compiuti e non ancora revocabili, ma fonda un autonomo obbligo restitutorio da far valere con un titolo esecutivo.
art. 617 c.p.c.
Non viene in rilievo qui nè il potere del giudice dell’esecuzione di revocare i propri provvedimenti non ancora eseguiti, ai sensi dell’art. 487 c.p.c., comma 1; nè la necessità di opporre gli atti esecutivi nei termini, oramai scaduti, di cui all’art. 617 c.p.c..
Quando il titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo viene successivamente caducato dopo la conclusione fruttuosa dell’esecuzione, la restituzione può essere richiesta con autonoma azione e non è subordinata alla tempestiva opposizione agli atti esecutivi.
art. 346 c.p.c.
In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell’opposizione, ovvero anche separatamente; in quest’ultima ipotesi il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perchè la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.
La domanda restitutoria conseguente alla revoca di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere proposta nel giudizio di opposizione o in un autonomo giudizio; la sua proposizione separata non impone di attendere il passaggio in giudicato della revoca.
art. 2697 c.c.
Nella ripetizione di indebito, infatti, opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare tanto l’avvenuto pagamento, quanto la mancanza di una causa che lo giustifichi.
L’onere di provare i fatti costitutivi della ripetizione grava sull’attore, che deve dimostrare pagamento e carenza di causa giustificativa; non può essere trasferito al convenuto l’onere di provare il fatto negativo del mancato incasso.
art. 2928 c.c.
Infatti, ai sensi dell’art. 2928 c.c., se oggetto dell’assegnazione è un credito, il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Nell’assegnazione di un credito, il diritto dell’assegnatario non si estingue con il solo provvedimento di assegnazione, ma soltanto con la riscossione; pertanto l’ordinanza non dimostra l’effettivo incasso.
art. 553, comma 1, c.p.c.
Tale previsione trova riscontro nell’art. 553 c.p.c., comma 1, secondo cui le somme vengono assegnate al creditore “salvo esazione”.
L’assegnazione presso terzi è disposta salvo esazione e ha natura pro solvendo, sicché non consente di presumere che le somme siano state effettivamente riscosse.
artt. 1206 e 1207 c.c.
In secondo luogo, non risulta in alcun modo provata la “messa a disposizione delle somme” da parte del debitore, cui il giudice di merito fa riferimento.
La disciplina della mora del creditore non può essere applicata, né può fondare gli effetti collegati alla messa a disposizione, se tale fatto non è provato.
art. 1210 c.c.
Infine, la disciplina degli artt. 1207 c.c. e segg. (in particolare l’art. 1210), ricollega a precise formalità la liberazione del debitore dalla sua obbligazione; formalità che nel caso di specie non sono state allegate o provate.
La liberazione del debitore mediante deposito richiede le formalità previste dalla legge; non può essere riconosciuta se esse non sono state allegate o provate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poichè il ricorso è stato parzialmente accolto, non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
L’accoglimento, anche parziale, del ricorso esclude nel caso deciso i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Poichè il ricorso è stato parzialmente accolto, non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
La disposizione, che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione quando il ricorso è parzialmente accolto.
Massime di principio
- Quando un’espropriazione forzata si è conclusa con riscossione sulla base di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la successiva caducazione del titolo legittima il debitore espropriato a promuovere contro il creditore procedente un’autonoma azione di ripetizione dell’indebito, anche in via monitoria. La revoca sopravvenuta non elimina gli effetti degli atti esecutivi già compiuti, ma fa sorgere un distinto obbligo restitutorio.
- La domanda di restituzione conseguente alla revoca di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può essere proposta nel giudizio di opposizione oppure in un separato giudizio; in quest’ultimo caso non deve attendersi il passaggio in giudicato della revoca.
- Nell’azione di ripetizione dell’indebito spetta all’attore provare sia l’avvenuto pagamento sia l’assenza di una causa giustificativa. L’ordinanza di assegnazione di un credito presso terzi, avendo natura pro solvendo e salvo esazione, non costituisce prova né fonda una presunzione dell’effettiva riscossione.
- Il principio di vicinanza della prova non giustifica un’inversione dell’onere probatorio che imponga al convenuto di dimostrare di non aver ricevuto il pagamento, quando l’attore deve provare l’avvenuto incasso.
- La mora del creditore e gli effetti liberatori del deposito richiedono la prova dei rispettivi presupposti e delle formalità previste dalla legge; non possono essere desunti dalla sola ordinanza di assegnazione.
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