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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14596/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

Il ricorrente convenne davanti al Giudice di pace di Roma Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A., dichiarando di agire ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e chiedendo l’annullamento di un sollecito di pagamento relativo a una cartella esattoriale di Euro 2.067,59, emessa per la riscossione di cinque sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Dedusse di non avere mai ricevuto la notificazione dei verbali di accertamento. Il Giudice di pace, con sentenza del 17 maggio 2012, accolse l’opposizione soltanto quanto alle maggiorazioni e respinse il resto, ritenendo che la contestazione della mancata notificazione dovesse essere proposta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/1981 entro 30 giorni. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 348 dell’11 gennaio 2016, rigettò l’appello principale e accolse l’appello incidentale di Roma Capitale, qualificando la contestazione relativa alla mancata notificazione come opposizione ex art. 22 della L. n. 689/1981, soggetta al termine di 30 giorni, e quella sulle maggiorazioni come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine di 20 giorni, della cui tempestività non era stata fornita prova. In cassazione il ricorrente formulò due motivi: con il primo sostenne che, contestando la mancata formazione del titolo esecutivo per omessa notificazione dei verbali, il rimedio corretto fosse l’opposizione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a decadenza; con il secondo censurò l’accoglimento dell’appello incidentale di Roma Capitale, deducendone la tardività e l’inammissibilità perché rivolto contro un capo diverso da quello impugnato con l’appello principale e perché l’art. 334 c.p.c. non avrebbe consentito l’impugnazione incidentale tardiva in tale situazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poiché la tesi del ricorrente era contraria all’orientamento consolidato, definitivamente affermato dalle Sezioni Unite: quando si deduce che la cartella, quale primo atto conosciuto, è stata notificata senza che fosse stato notificato il verbale presupposto, il rimedio è l’opposizione prevista dall’art. 22 della L. n. 689/1981. Il secondo motivo è stato rigettato perché l’impugnazione incidentale tardiva può riguardare anche un capo diverso da quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a impugnare è sorto proprio in conseguenza di quest’ultima; nel caso concreto, l’accoglimento dell’appello principale avrebbe potuto far perdere a Roma Capitale il credito derivante dalle sanzioni, facendo sorgere l’interesse all’impugnazione incidentale. Non si è provveduto sulle spese, poiché gli intimati non si sono difesi. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689

    l’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.S., quando basata su vizi di notificazione dell’atto presupposto costituito dal verbale di contestazione dell’infrazione stradale, del quale l’opponente lamenti di essere venuto a conoscenza solo in occasione della notificazione della cartella esattoriale, presenta natura di opposizione della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22

    La contestazione della mancata notificazione del verbale presupposto, quando la cartella è il primo atto con cui il destinatario ha avuto conoscenza della sanzione, si propone con l’opposizione prevista dall’art. 22 della L. n. 689/1981 e non con l’opposizione ex art. 615 c.p.c.

  • art. 334 c.p.c.

    se l’accoglimento eventuale di quest’ultima possa pregiudicare o meno l’impugnante incidentale tardivo. In caso affermativo l’impugnazione tardiva sarà ammissibile, nel caso contrario no.

    L’impugnazione incidentale tardiva, anche se rivolta contro una parte diversa dall’impugnante principale o avente ad oggetto un capo diverso, è ammissibile quando l’impugnazione principale abbia fatto sorgere nel concreto un interesse all’impugnazione, perché il suo eventuale accoglimento pregiudicherebbe l’assetto di interessi accettato dall’impugnante incidentale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto invoca un principio già ripetutamente giudicato erroneo da questa Corte

    È inammissibile il motivo di ricorso che invoca un principio già ripetutamente disatteso dalla Corte di cassazione e definitivamente risolto in senso contrario dalle Sezioni Unite.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di sanzioni amministrative stradali deduce che la cartella esattoriale è il primo atto con cui ha avuto conoscenza della sanzione, per mancata notificazione del verbale presupposto, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/1981 e nel relativo termine, non ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
  • L’impugnazione incidentale tardiva può investire un capo della decisione diverso da quello oggetto dell’impugnazione principale, purché il concreto interesse a impugnare sia sorto per effetto di quest’ultima.
  • L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche contro una parte diversa dall’impugnante principale solo se il giudice accerta che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale pregiudicherebbe l’impugnante incidentale, determinando una soccombenza totale o più grave rispetto a quella stabilita dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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