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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14603/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (esecutato)

La controversia

Il ricorrente, debitore esecutato in una procedura immobiliare promossa dalla società mandataria di un istituto di credito, aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contestando: il mancato rispetto, da parte del professionista delegato alla vendita, dei termini indicati nella delega giudiziale per la presentazione delle offerte; la notifica del pignoramento in luogo diverso da quello che assumeva essere il domicilio eletto nel contratto di mutuo; la notifica del precetto, asseritamente consegnato a persona estranea al destinatario e in luogo diverso dal domicilio indicato. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1853/2017 depositata il 20 settembre 2017, aveva respinto l’opposizione, ritenendo non perentori i termini assegnati al delegato e sanate le contestazioni sulle notifiche per raggiungimento dello scopo, manifestato con la proposizione del ricorso. In cassazione sono stati formulati quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa indicazione, nell’intestazione e nel testo, di alcune parti del giudizio; 2) violazione dell’art. 569 c.p.c. per l’inosservanza dei termini della delega, che il ricorrente riteneva perentori, con pregiudizio alla migliore vendita, aumento dei tempi e dei costi, crescita degli interessi e possibile scostamento dal valore di stima; 3) violazione delle norme sulle notificazioni e dell’art. 39 TUB, sostenendo che l’elezione di domicilio del mutuatario dovesse essere rispettata per la notifica del pignoramento; 4) invalidità della notifica del precetto, perché effettuata fuori dal domicilio eletto e a persona estranea al destinatario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: l’omessa o inesatta indicazione di una parte nell’intestazione costituisce errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., e determina nullità solo se comporta un’effettiva carenza del contraddittorio o un’incertezza non superabile sull’identificazione dei soggetti cui la decisione si riferisce; nel caso concreto tali presupposti non erano stati dedotti. Ha rigettato il terzo motivo: l’art. 39 TUB, riferito all’elezione di domicilio del creditore ai fini dell’iscrizione ipotecaria, non rende applicabile l’art. 141, comma 2, c.p.c. all’elezione eventualmente fatta dal mutuatario; inoltre, secondo il testo riportato nel ricorso, l’elezione non era espressamente obbligatoria e riguardava l’esecuzione delle pattuizioni negoziali, non l’intimazione stragiudiziale funzionale all’esecuzione forzata. Quanto alla contestazione dei termini per le offerte, la Corte ha cassato senza rinvio la decisione perché la domanda non poteva essere proposta con opposizione ex art. 617 c.p.c. direttamente contro l’atto del professionista delegato: il rimedio era il reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e, contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione, il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. oppure, secondo la disciplina applicabile, l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. La Corte ha anche osservato che, in ogni caso, i termini non erano perentori in assenza di un’espressa previsione legislativa; la loro violazione può comportare sanzioni disciplinari, ma non produce gli effetti invalidanti invocati. Non risultava inoltre una necessaria correlazione tra il ritardo indicato, pari a sessanta giorni, e un pregiudizio sulle offerte, sul valore di stima o sui costi; l’aumento degli interessi dipendeva dal protrarsi dell’inadempimento. Anche per la censura relativa alla notifica del precetto la Corte ha cassato senza rinvio, perché dagli atti risultava che la contestazione era stata proposta oltre il termine perentorio previsto dall’art. 617, comma 2, c.p.c., tenuto conto della notifica del pignoramento, ritenuta valida. Il ricorso è quindi stato respinto nei primi e terzi motivi e accolto quanto alle restanti censure solo nel senso della cassazione senza rinvio, essendo le relative domande non proponibili. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese: euro 2.000 per il primo grado, euro 5.000 per il giudizio di cassazione, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va infatti considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., comportando, viceversa, la nullità del provvedimento solo qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, e correlativamente quando sussiste una parimenti dedotta situazione d’incertezza non eliminabile neppure con gli impliciti e non equivocabili richiami propri dell’arresto, quale quello alla procedura esecutiva dell’opposizione giudicata, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce

    La mancata o inesatta indicazione delle parti nella sentenza non ne determina di per sé la nullità: è un errore materiale, salvo che abbia comportato una carenza del contraddittorio o un’incertezza non superabile sull’identità dei soggetti cui la decisione si riferisce.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va infatti considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., comportando, viceversa, la nullità del provvedimento solo qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, e correlativamente quando sussiste una parimenti dedotta situazione d’incertezza non eliminabile neppure con gli impliciti e non equivocabili richiami propri dell’arresto, quale quello alla procedura esecutiva dell’opposizione giudicata, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce

    L’omissione o l’inesattezza del nome di una parte nell’intestazione è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, a meno che ricorrano le condizioni che rendono nullo il provvedimento per carenza del contraddittorio o incertezza sull’identificazione delle parti.

  • art. 569 c.p.c.

    in ogni caso la pretesa sarebbe stata infondata nel merito, atteso che i termini in parola non prevedono perentorietà e decadenze che, come tali, per operare debbono essere esplicitate dal legislatore

    I termini stabiliti per la presentazione delle offerte nella delega alle operazioni di vendita non sono perentori in assenza di un’espressa previsione legislativa di perentorietà o decadenza.

  • art. 591-ter c.p.c.

    infatti, la parte avrebbe potuto e dovuto impugnare l’atto del delegato con il mezzo a tal proposito previsto dalla legge e non esperito, ossia il reclamo a norma dell’art. 591 ter c.p.c.

    L’atto del professionista delegato alle operazioni di vendita deve essere contestato con il reclamo previsto dall’art. 591-ter c.p.c.; non è direttamente impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    avverso il decreto reso all’esito del reclamo da parte del giudice dell’esecuzione, avrebbe potuto proporsi reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ovvero – nella disciplina anteriore alla novella apportata dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lettera cc bis), quale convertito dalla L. n. 132 del 2015 – l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c.

    Contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione pronunciato sul reclamo relativo all’atto del delegato è previsto il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ferma la disciplina anteriore richiamata dalla Corte.

  • art. 617 c.p.c.

    in nessun caso l’atto del delegato risulta opponibile direttamente con la differente opposizione agli atti esecutivi, sicchè deve pronunciarsi cassazione senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo

    L’opposizione agli atti esecutivi non è il rimedio diretto contro l’atto del professionista delegato; l’opposizione ex art. 617 c.p.c. può invece essere esperita nei casi e contro gli atti successivi individuati dalla disciplina applicabile.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    in nessun caso l’atto del delegato risulta opponibile direttamente con la differente opposizione agli atti esecutivi, sicchè deve pronunciarsi cassazione senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo

    La Corte pronuncia cassazione senza rinvio quando rileva che la domanda non poteva essere proposta nella forma processuale utilizzata.

  • art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    al contempo, a norma del combinato disposto dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., u.c., penultimo periodo e art. 20, disp. att. c.p.c., la condotta del professionista violativa dei parametri legali e giudiziari in parola può determinare sanzioni disciplinari, a conferma del presidio differente – rispetto a quello ipotizzato dall’opponente a discapito anche della tutela del creditore – optato ragionevolmente dall’ordinamento per il rispetto di queste previsioni

    La violazione, da parte del professionista delegato, dei parametri legali e giudiziari relativi alle operazioni delegate può essere sanzionata sul piano disciplinare, senza che ne consegua automaticamente l’invalidità invocata dall’esecutato.

  • art. 20 disp. att. c.p.c.

    al contempo, a norma del combinato disposto dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., u.c., penultimo periodo e art. 20, disp. att. c.p.c., la condotta del professionista violativa dei parametri legali e giudiziari in parola può determinare sanzioni disciplinari, a conferma del presidio differente – rispetto a quello ipotizzato dall’opponente a discapito anche della tutela del creditore – optato ragionevolmente dall’ordinamento per il rispetto di queste previsioni

    La violazione dei parametri legali e giudiziari da parte del professionista delegato può dar luogo alle sanzioni disciplinari previste, quale presidio distinto dall’invalidità degli atti della procedura.

  • L. 89/2001

    d’altro canto, il diritto alla ragionevole durata del procedimento esecutivo dev’essere valutato nel complessivo quadro delle distinte previsioni di cui alla L. n. 89 del 2001, mentre non sussiste alcuna correlazione necessaria tra la dilatazione in questione, peraltro nello specifico indicata in sessanta giorni, e il discostamento pregiudizievole da migliori offerte o comunque dai valori di stima, e men che meno con la prospettata lievitazione dei costi di procedura

    La ragionevole durata della procedura esecutiva va considerata nel quadro della disciplina della legge; il ritardo di sessanta giorni non dimostra di per sé un pregiudizio sulle offerte, sul valore di stima o sui costi della procedura.

  • art. 39 TUB

    il fatto che l’art. 39, t.u.b., abiliti il creditore bancario all’elezione di domicilio contrattuale “ai fini dell’iscrizione ipotecaria”, non comporta che qualora quella vi sia da parte del mutuatario, valga ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 2

    La previsione dell’art. 39 TUB sull’elezione di domicilio contrattuale del creditore bancario ai fini dell’iscrizione ipotecaria non estende automaticamente all’elezione effettuata dal mutuatario gli effetti previsti dall’art. 141, comma 2, c.p.c.

  • art. 141, comma 2, c.p.c.

    il fatto che l’art. 39, t.u.b., abiliti il creditore bancario all’elezione di domicilio contrattuale “ai fini dell’iscrizione ipotecaria”, non comporta che qualora quella vi sia da parte del mutuatario, valga ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 2

    L’elezione di domicilio del mutuatario nel contratto non assume, per il solo richiamo alla disciplina dell’art. 39 TUB, l’efficacia prevista dall’art. 141, comma 2, c.p.c.; occorre considerare anche il contenuto e la funzione dell’elezione.

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    infatti, la parte non specifica quando sarebbe stata effettuata la notifica del pignoramento, come visto valida, ma emerge dagli atti prodotti che fu tale da determinare il superamento del termine perentorio per la proposizione dell’opposizione concernente la notifica del precetto, a norma dell’art. 617 c.p.c., comma 2

    L’opposizione relativa alla notifica del precetto deve essere proposta entro il termine perentorio stabilito dall’art. 617, comma 2, c.p.c.; la sua tardività impedisce di proporre la domanda.

  • art. 139 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto tardiva la contestazione della notifica del precetto, poiché dagli atti risultava che era stato superato il termine perentorio per proporre l’opposizione previsto dall’art. 617, comma 2, c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata nel motivo relativo alla notificazione, ma la decisione sulla relativa censura è stata fondata sulla tardività dell’opposizione ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto tardiva la contestazione della notifica del precetto, poiché dagli atti risultava che era stato superato il termine perentorio per proporre l’opposizione previsto dall’art. 617, comma 2, c.p.c.

    La norma è stata richiamata nel motivo sulla notifica del precetto, ma la Corte ha definito la censura per tardività dell’opposizione senza svolgere una distinta interpretazione dell’art. 156 c.p.c.

  • art. 480 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto tardiva la contestazione della notifica del precetto, poiché dagli atti risultava che era stato superato il termine perentorio per proporre l’opposizione previsto dall’art. 617, comma 2, c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata nel motivo concernente la notificazione del precetto; la Corte non ne ha fornito una distinta interpretazione, avendo deciso la censura per tardività.

Massime di principio

  • L’omessa o inesatta indicazione di una parte nell’intestazione della sentenza costituisce un errore materiale emendabile; determina nullità solo se si traduce in una concreta carenza del contraddittorio o in un’incertezza non eliminabile sull’identità dei soggetti cui la decisione si riferisce.
  • L’atto del professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare va contestato con il reclamo previsto dall’art. 591-ter c.p.c. e non è direttamente impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; i successivi rimedi dipendono dalla disciplina applicabile e dal provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione.
  • I termini indicati nella delega per la presentazione delle offerte non sono perentori se la legge non prevede espressamente perentorietà o decadenza; la loro violazione può comportare conseguenze disciplinari per il delegato, ma non determina per ciò solo l’invalidità degli atti della procedura.
  • Il ritardo nella presentazione delle offerte non prova, senza una specifica correlazione causale, un pregiudizio alla possibilità di ottenere offerte migliori, al valore di stima o ai costi della procedura; l’incremento degli interessi sul debito è imputabile al protrarsi dell’inadempimento dell’obbligato.
  • L’elezione di domicilio inserita dal mutuatario nel contratto non è automaticamente efficace ai fini delle notificazioni prodromiche all’esecuzione forzata: rilevano il contenuto dell’elezione, l’eventuale carattere obbligatorio e la funzione cui essa è destinata.
  • La contestazione della notifica del precetto mediante opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro il termine perentorio stabilito dall’art. 617, comma 2, c.p.c.; se proposta tardivamente, la domanda non è proponibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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