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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14600/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terze datrici di ipoteca)

La controversia

Due terze datrici di ipoteca, comproprietarie pro quota di un immobile ipotecato a garanzia del mutuo concesso a un terzo, subirono l’espropriazione dell’immobile. All’udienza fissata per la vendita chiesero lo svincolo della propria quota e l’estinzione del pignoramento nei loro confronti, deducendo di avere versato Euro 63.500,00 su un libretto vincolato all’estinzione dei debiti della procedura, somma che ritenevano sufficiente a coprire il capitale del mutuo insoluto e la propria posizione, pari al 66% dell’immobile. Il giudice dell’esecuzione ritenne insufficiente il deposito, rigettò l’istanza e dispose la prosecuzione della procedura e l’aggiudicazione. Le interessate proposero opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di aggiudicazione; in un separato incidente contestarono, in sede distributiva, il calcolo degli interessi riconosciuti a una creditrice e la liquidazione di spese legali. Riunite le opposizioni, il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 12 ottobre 2016, dichiarò inammissibile l’opposizione contro l’aggiudicazione, rigettò quella distributiva e condannò le opponenti alle spese. In cassazione le ricorrenti formularono otto motivi: i primi quattro contestavano la qualificazione della domanda, l’asserita mancanza di una domanda di merito, la competenza funzionale a pronunciarsi sull’opposizione e la distinzione tra revoca dell’atto esecutivo e declaratoria della sua nullità; il quinto censurava la decisione sugli interessi; il sesto lamentava l’omessa pronuncia sulle spese liquidate in favore di un avvocato; il settimo contestava la liquidazione delle spese relative all’intervento del creditore; l’ottavo denunciava la violazione delle regole sulle spese processuali e dei parametri tariffari.

La decisione

La Corte ha accolto, per quanto di ragione, i primi quattro motivi, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente affermato che mancasse una domanda di merito, benché il petitum di declaratoria di invalidità dell’aggiudicazione fosse identificabile; la motivazione era inoltre contraddittoria e aveva confuso la revoca dell’atto da parte del giudice dell’esecuzione con la declaratoria di nullità richiesta al giudice del merito dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. La Corte ha cassato su tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito, rigettando tuttavia l’opposizione: la conversione del pignoramento è consentita soltanto nelle forme dell’art. 495 c.p.c. e richiede il versamento dell’intero importo dovuto ai creditori, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre alle spese di esecuzione; non è sufficiente una somma commisurata al valore della quota delle terze datrici di ipoteca. Il quinto, sesto e settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carente esposizione dei fatti e difetto di specificità; l’ottavo è stato dichiarato inammissibile perché le opponenti erano soccombenti su entrambe le domande e la sentenza aveva liquidato le spese in favore delle parti costituite. È quindi passata in giudicato la statuizione del Tribunale sulla seconda opposizione. La Corte ha rinnovato la liquidazione delle spese del giudizio di merito, condannando le opponenti in solido a Euro 13.400,00, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, per ciascuna parte costituita; le ha inoltre condannate alle spese di cassazione, liquidate in Euro 7.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie e accessori, per ciascuna parte controricorrente. Ha escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, essendo stato il ricorso parzialmente accolto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Piuttosto, l’opposizione con la quale si denunciano i vizi relativi alla regolarità formale degli atti della procedura esecutiva è volta ad ottenere, per l’appunto, dal giudice del merito la declaratoria di nullità dell’atto opposto.

    L’opposizione agli atti esecutivi diretta a denunciare vizi di regolarità formale mira a ottenere dal giudice del merito la declaratoria di nullità dell’atto; non è una richiesta di revoca in senso proprio, riservata al giudice dell’esecuzione nei limiti dell’art. 487 c.p.c.

  • art. 487 c.p.c.

    Invero, il Tribunale sembra aver indebitamente confuso l’ipotesi della revoca, in senso proprio, degli atti del giudice dell’esecuzione, consentita dall’art. 487 c.p.c., fintanto che non abbiano trovato attuazione, con la denuncia di nullità articolata dalle ricorrenti con l’opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 c.p.c., comma 2.

    La revoca in senso proprio degli atti del giudice dell’esecuzione è consentita, ai sensi dell’art. 487 c.p.c., finché tali atti non abbiano trovato attuazione; essa va distinta dalla domanda di nullità formulata con l’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 495 c.p.c.

    Piuttosto, la sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro è consentita esclusivamente nelle forme dell’art. 495 c.p.c. e solo quando tale somma sia pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

    La conversione del pignoramento richiede il rispetto delle forme previste dall’art. 495 c.p.c. e il versamento dell’intero importo dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti, inclusi capitale, interessi, spese e spese di esecuzione; la somma non è parametrabile al valore della quota di proprietà del terzo datore di ipoteca.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi sono tutti inammissibili per carente esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione dei fatti di causa è carente al punto da non consentire di comprendere la censura proposta.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    I motivi sono tutti inammissibili per carente esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

    I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare gli elementi necessari a individuare la censura e il suo fondamento processuale; la loro carenza determina l’inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La motivazione totalmente mancante o apparente, ovvero affetta da un contrasto irriducibile o obiettivamente incomprensibile, integra una nullità processuale deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Tale vizio non è più espressamente previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Il provvedimento giudiziario è soggetto all’obbligo costituzionale di motivazione; la sua violazione ricorre quando la motivazione sia assente, apparente o inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Tale vizio non è più espressamente previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Nel processo civile, l’obbligo di motivazione è imposto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; la motivazione deve esplicitare le ragioni della decisione in modo non apparente e comprensibile.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    La Corte pone a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di cassazione secondo la statuizione liquidata nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poichè il ricorso è stato parzialmente accolto, benchè nel merito la domanda sia stata rigettata, non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

    L’accoglimento parziale del ricorso in cassazione, pur seguito dal rigetto nel merito dell’opposizione dopo la cassazione, esclude nel caso deciso i presupposti processuali per applicare l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione agli atti esecutivi proposta per denunciare vizi di regolarità formale mira alla declaratoria di nullità dell’atto da parte del giudice del merito; non va confusa con la revoca in senso proprio dell’atto esecutivo, rimessa al giudice dell’esecuzione nei limiti previsti dall’art. 487 c.p.c.
  • Il giudice del merito dell’opposizione agli atti esecutivi non può dichiarare inammissibile la domanda sul presupposto che la revoca dell’atto spetti al giudice dell’esecuzione, quando la domanda, interpretata nel suo contenuto sostanziale, mira alla declaratoria di nullità o invalidità dell’atto opposto.
  • La motivazione che nega la formulazione di una domanda e, al contempo, ne enuncia il petitum è affetta da contrasto irriducibile; quando tale contraddizione rende la motivazione inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, ricorre una nullità processuale deducibile in cassazione.
  • La conversione del pignoramento richiede, nelle forme dell’art. 495 c.p.c., una somma sufficiente a coprire integralmente quanto dovuto al creditore procedente e ai creditori intervenuti, compresi capitale, interessi, spese e spese di esecuzione; non è consentito limitare il pagamento al valore della quota del bene appartenente al terzo datore di ipoteca.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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