Cassazione Civile, Ordinanza n. 23701/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una lite sui rimborsi elettorali relativi alle elezioni del 2004: un'associazione politica aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento di euro 1.642.040,67, poi revocato in primo grado e con esito sfavorevole anche in appello. Il successivo ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 32168/2021, perché ritenuto sostitutivo e annullativo di un precedente ricorso contro la medesima sentenza d'appello, senza che fosse chiarito che il primo ricorso fosse viziato o che la sostituzione mirasse a emendarlo. Con l'unico motivo di revocazione, il ricorrente ha dedotto errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe trascurato che il primo ricorso non era stato iscritto a ruolo e che l'inammissibilità era stata mal interpretata anche per l'erronea considerazione di un controricorso della Camera in un diverso procedimento; ha inoltre chiesto la correzione di errore materiale sulla denominazione di una parte processuale e ha riproposto, in via subordinata, i motivi del ricorso per cassazione originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal legale rappresentante della parte ricorrente, con nuova procura speciale al difensore subentrante e accettazione da parte dei controricorrenti costituiti. Ha inoltre ritenuto irrilevanti i documenti depositati oltre termine dai precedenti difensori, ormai revocati. Le spese sono state compensate e non è stato adottato alcun provvedimento sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma richiamata dal ricorrente come base del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di legittimità.
norma richiamata dal ricorrente per dedurre l'errore di fatto revocatorio.
richiamato per escludere la rilevanza di documenti depositati oltre il termine previsto nel rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso di dover provvedere sul raddoppio del contributo unificato, trattandosi di materia esente.
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione e quello di revocazione possono essere dichiarati estinti per rinuncia del ricorrente, purché la rinuncia sia assistita da valida procura speciale e sia accettata dalle controparti costituite.
- Nel rito camerale di cassazione, i documenti depositati oltre il termine previsto non assumono rilievo processuale, soprattutto se provenienti da difensori che risultino già revocati dalla parte.
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva decisiva sulla realtà processuale o documentale; non può essere fatto valere per ottenere una nuova valutazione di questioni già esaminate o per rimettere in discussione l'interpretazione degli atti.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese e non adottare ulteriori statuizioni accessorie se non dovute in concreto.
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