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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32996/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma; il ricorso non ha ottenuto alcuna modifica del trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di favoreggiamento reale/violazione delle disposizioni in materia di assistenza a soggetti sottoposti a restrizioni, contestando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, oltre che generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    È la norma incriminatrice per cui risulta intervenuta la condanna in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il contenuto, limitandosi a prenderne atto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche costituiscono il solo oggetto della censura difensiva; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza era già stata valutata e risultava generica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntualmente correlato alle argomentazioni della decisione impugnata; la mera genericità della doglianza comporta l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica la conseguenza processuale della condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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