Cassazione Penale, Sentenza n. 47349/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del ricorrente di sospendere l'esecuzione per mancata trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, c.p.p. Il ricorrente contestava la corretta interpretazione della norma, sostenendo che la previsione si applichi ogniqualvolta, a seguito della detrazione per liberazione anticipata, la pena residua sia inferiore ai limiti previsti dal comma 5, con l'obiettivo di limitare il sovraffollamento carcerario.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza e ha chiarito l'interpretazione dell'art. 656 c.p.p.: il comma 4-bis impone al pubblico ministero di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza solo quando il riconoscimento dei periodi di liberazione anticipata possa comportare, dopo il relativo computo, una pena finale tale da rendere applicabile la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 5. Tuttavia, anche se il ricorrente aveva criticato la lettura del giudice dell'esecuzione, la Corte ha confermato che nel caso concreto il ricorso doveva essere rigettato perché il ricorrente non ha indicato i periodi (i semestri) per i quali pretendeva il riconoscimento della liberazione anticipata né ha dimostrato che tali periodi, una volta computati, avrebbero ridotto la pena residua al di sotto dei limiti del comma 5. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola le modalità dell'ordine di esecuzione per pene detentive. Il comma 5 stabilisce i limiti di pena (es. inferiore a 3 anni, 4 anni nei casi dell'art. 47-ter, 6 anni nei casi DPR 309/1990) per i quali l'esecuzione va sospesa; il comma 4-bis impone al pubblico ministero di verificare detrazioni e, quando il riconoscimento della liberazione anticipata può far scendere la pena al di sotto di tali limiti, di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza perché si pronunci.
art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero deve computare periodi di custodia cautelare e detrazioni (anche ai sensi dell'art. 54 ord. pen.) e, se il conteggio può portare alla sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 5, trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza. Non si applica automaticamente a tutti i casi: rileva solo quando il riconoscimento dei benefici potrebbe determinare la sospensione.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di pena sotto i quali l'esecuzione va sospesa (salvo eccezioni). La trasmissione degli atti ai sensi del comma 4-bis è richiesta solo se, a seguito del riconoscimento delle detrazioni, la pena residua ricade in tali limiti.
Prevede le detrazioni di pena (es. per giorni di custodia). Il pubblico ministero deve tenerle in conto nel calcolo della pena da espiare e può trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la valutazione.
Individua delitti per i quali non si applicano determinate agevolazioni processuali: se la condanna riguarda un delitto di cui all'art. 4-bis, le disposizioni che prevedono la sospensione dell'esecuzione possono non trovare applicazione secondo quanto previsto dall'art. 656.
art. 47-ter, comma 1, ord. pen.; artt. 90 e 94 DPR 309/1990
Riferimenti normativi citati per individuare i diversi limiti temporali (4 o 6 anni) rilevanti ai fini della sospensione dell'esecuzione stabilita dal comma 5 dell'art. 656.
Massime di principio
- L'art. 656, comma 4-bis, c.p.p. obbliga il pubblico ministero a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza solo quando il riconoscimento delle detrazioni (compresa la liberazione anticipata) può portare la pena residua al di sotto dei limiti che rendono applicabile la sospensione ex comma 5.
- Lo scopo della norma è evitare ingressi carcerari inutili: non si tratta di una trasmissione automatica in ogni caso, ma di una misura mirata quando il computo può determinare la sospensione dell'esecuzione.
- È onere del ricorrente indicare con precisione i periodi (es. i semestri) per i quali richiede il riconoscimento della liberazione anticipata e dimostrare che, una volta computati, la pena residua sarebbe stata inferiore ai limiti del comma 5; l'assenza di tale indicazione comporta il rigetto del ricorso.
- Il pubblico ministero deve comunque verificare e computare i periodi di custodia e le detrazioni ai fini dell'ordine di esecuzione; se ha correttamente conteggiato periodi insufficienti a determinare la sospensione, la sua condotta è corretta.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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