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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19932/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione agli atti esecutivi proposta contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che disponeva la prosecuzione delle operazioni di vendita di un immobile adibito a capannone industriale. L’opposizione era stata rigettata dal Tribunale; la società poi fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto. Nel ricorso veniva dedotta, in forma cumulativa e non specifica, violazione di legge, erronea interpretazione della legge ed erronea e illogica motivazione, contestando in sostanza la legittimità degli atti della vendita e, in particolare, la rilevanza della riduzione del prezzo di vendita. La Corte osserva però che il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anzitutto sulla tardività dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.: il Tribunale aveva ritenuto che l’opponente non avesse provato di aver conosciuto solo in un momento successivo l’ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, mentre dagli atti emergeva che già dal 2017 la società era a conoscenza, o doveva reputarsi tale, della pendenza dell’esecuzione immobiliare e dei precedenti provvedimenti di vendita. La Corte richiama inoltre il principio per cui, in caso di opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine, l’opponente deve allegare e provare quando sia venuto a conoscenza dell’atto asseritamente viziato, così da consentire la verifica del rispetto del termine decadenziale. Poiché tali oneri non risultavano assolti e le censure sulla tempestività non erano adeguatamente articolate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente non è stato esaminato nel merito il motivo relativo alla asserita eccessiva riduzione del prezzo di vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo e non specifico, senza individuare chiaramente le norme asseritamente violate, e soprattutto che non si confrontasse con la ragione decisiva della sentenza impugnata, cioè la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi. La Corte ha confermato che l’onere di allegare e provare il momento della conoscenza dell’atto esecutivo incombe sull’opponente, e che, mancando tale dimostrazione, l’opposizione va considerata tardiva. Restano quindi assorbite le censure sulla riduzione del prezzo di vendita. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi soggiace a un termine decadenziale e, se proposta oltre il termine dall’ultimo atto del procedimento, è tempestiva solo se l’opponente prova quando ha avuto conoscenza dell’atto asseritamente viziato e di quelli conseguenti.

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato solo incidentalmente in relazione alla censura sul prezzo di vendita, ritenuta comunque preclusa dall’inammissibilità dell’opposizione.

  • art. 591 c.p.c.

    Richiamato in connessione con la valutazione del prezzo base della vendita, ma senza incidere sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per il deposito della motivazione dell’ordinanza nel rito camerale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Chi impugna con opposizione agli atti esecutivi un atto del procedimento deve indicare e provare con precisione quando ha acquisito conoscenza legale o di fatto dell’atto viziato, perché solo così può essere verificato il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.
  • Se l’opposizione agli atti esecutivi è proposta oltre il termine decorrente dall’ultimo atto del procedimento, la sua tempestività può essere riconosciuta solo in presenza di allegazione e prova specifica della sopravvenuta conoscenza dell’atto presupposto e di quelli conseguenti.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formule generiche e promiscue di violazione di legge e vizio motivazionale, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le censure relative al merito di un atto esecutivo, come la determinazione del prezzo di vendita, restano assorbite quando l’opposizione è dichiarata inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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