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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20789/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Le ricorrenti, già dipendenti dell'Università di Roma Tre, erano transitate al MIUR mediante trasferimento ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo l'accorpamento del MPI e del MURST nel nuovo Ministero. Contestavano la decisione della Corte d'appello che aveva negato loro il diritto a percepire l'indennità di amministrazione nella misura prevista per il personale ex MURST, ritenendo che l'art. 22 del CCNL 2002-2005 avesse determinato un diverso trattamento e che la provenienza da un diverso comparto escludesse il mantenimento della misura più favorevole. Con il ricorso per cassazione deducevano, in sintesi, la violazione delle regole sul trasferimento del rapporto di lavoro e del principio di parità di trattamento, sostenendo che, in caso di mobilità, dovesse applicarsi il trattamento economico e giuridico dell'amministrazione di destinazione, salvo eventuale assegno ad personam solo se il trattamento di provenienza fosse superiore. Il ricorso censurava anche l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione della contrattazione collettiva e dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo e assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto delle ricorrenti a percepire l'indennità di amministrazione nella misura prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti ex MURST, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive decorrenti dal 1 aprile 2005 e dal 1 febbraio 2005, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali se superiori, nonché delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni pubbliche

    nel caso di mobilità il rapporto si trasferisce con applicazione del trattamento giuridico ed economico proprio dell'amministrazione cessionaria, salvo assegno ad personam se il trattamento di provenienza è più favorevole, con eventuale riassorbimento; la disposizione non derogava, per i fatti di causa, a tale regola.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    principio di parità di trattamento

    richiama l'esigenza che, a parità di inserimento nell'amministrazione di destinazione, il trattamento accessorio sia disciplinato in modo coerente e non discriminatorio tra dipendenti della medesima amministrazione.

  • artt. 1406 e ss. c.c.

    il passaggio diretto ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 viene ricondotto alla figura della cessione del contratto, con conseguente applicazione della disciplina del rapporto presso il cessionario.

  • art. 22 CCNL 2002-2005

    indennità di amministrazione

    la Corte di cassazione afferma che la norma contrattuale non riduceva né faceva perdere benefici, ma prevedeva incrementi perequativi delle indennità di amministrazione; pertanto non poteva essere letta come esclusione del trattamento più favorevole spettante presso l'amministrazione di destinazione.

  • d.lgs. n. 300 del 1999

    richiamato come parte del riassetto organizzativo che aveva portato all'istituzione del MIUR mediante accorpamento dei ministeri precedenti.

  • d.p.r. n. 319 del 2003

    richiamato per descrivere l'organizzazione interna del MIUR e l'assegnazione delle funzioni riconducibili all'area ex MURST.

Massime di principio

  • Nel passaggio diretto di dipendenti pubblici tra amministrazioni, il criterio generale è l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, non già il mantenimento automatico di ogni disciplina di provenienza.
  • Se il trattamento di provenienza è più favorevole, può operare un assegno ad personam riassorbibile, ma ciò non legittima a negare al dipendente trasferito il trattamento previsto per l'ente di destinazione quando quest'ultimo sia quello rivendicato.
  • La contrattazione collettiva che regoli in modo differenziato trattamenti economici per personale proveniente da amministrazioni confluite in un nuovo ente non è automaticamente estensibile a chi, dopo l'istituzione dell'ente, vi sia stato trasferito da altra amministrazione.
  • Ai fini del principio di parità di trattamento, il dipendente trasferito va inquadrato, quanto al trattamento accessorio, in base alle funzioni e alla struttura organizzativa dell'amministrazione di destinazione cui è concretamente addetto.
  • L'interpretazione delle clausole collettive deve essere coerente con la loro funzione perequativa e con il sistema legislativo della mobilità, evitando letture che trasformino norme volte all'incremento o all'armonizzazione in strumenti di riduzione dei diritti economici acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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