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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione separata, ai fini IRPEF, una plusvalenza derivante dalla cessione, nel 2007, della propria quota di un terreno edificabile pervenutogli per successione. La controversia verteva sul calcolo della plusvalenza ex artt. 67 e 68 TUIR: il ricorrente sosteneva che dovessero essere considerati, come "costi inerenti al bene", anche le spese sostenute per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei pignoramenti gravanti sul terreno, spese che nell'atto di vendita risultavano soddisfatte mediante intestazione da parte dell'acquirente di assegni circolari direttamente ai creditori del venditore. La CTR aveva invece escluso tale inerenza, ritenendo che il corrispettivo dovesse essere imputato integralmente al venditore e che la plusvalenza fosse quindi correttamente tassata. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68 TUIR, per avere la CTR negato la deducibilità di tali esborsi nel computo della plusvalenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, ai fini dell'art. 68 TUIR, nel costo del bene ceduto vanno inclusi non solo i costi di acquisto in senso stretto ma anche le spese che abbiano natura incrementativa o che siano inerenti al bene, cioè che ne aumentino la consistenza economica o ne consentano la liberazione da vincoli e gravami perduranti al momento della cessione. Ha inoltre ribadito che l'onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, il quale deve dimostrare sia l'effettivo sostenimento della spesa sia la sua inerenza e il suo carattere incrementativo. Nel caso concreto, la CTR aveva errato nell'escludere che le spese per la cancellazione di ipoteche e pignoramenti rientrassero tra i costi inerenti, pur a fronte della circostanza che il corrispettivo fosse stato indirizzato direttamente ai creditori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha accolto il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Individua tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.

  • art. 68 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"; "per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente"

    Il prezzo o costo base deve essere aumentato non solo dei costi di acquisto, ma anche degli altri costi inerenti al bene; sono deducibili le spese incrementative o quelle che aumentano la consistenza economica del bene e restano non deducibili gli oneri di mera gestione o manutenzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile ex art. 68 TUIR, devono essere computati in aumento del prezzo di acquisto anche i costi successivi inerenti al bene, purché abbiano funzione incrementativa o siano collegati alla liberazione del bene da vincoli, oneri o gravami che incidono sul suo valore.
  • Sono deducibili nella base di calcolo della plusvalenza solo le spese che apportano un effettivo incremento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore al momento della cessione; restano escluse le spese di mera gestione o manutenzione ordinaria.
  • In tema di plusvalenze immobiliari, il contribuente che intenda dedurre un costo deve provarne sia l'effettivo sostenimento sia l'inerenza al bene e il carattere incrementativo; tuttavia, una volta accertata tale natura, l'Amministrazione non può escluderne la rilevanza solo perché il corrispettivo sia stato materialmente versato a terzi creditori del venditore.
  • Se la sentenza di merito ha errato nell'applicazione della regola di diritto e la causa è decisa sulla base di accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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