Sentenza del 15/02/2021 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Omessa produzione documentale in primo grado - Ammissibilità in appello - Sussiste - Natura speciale art. 58 comma 2 D.Lgs n. 546/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso impugnava 11 cartelle di pagamento per presunta omessa notifica, decadenza e prescrizione nonché omessa notifica degli atti presupposti. In appello il concessionario (Riscossione Sicilia S.p.A.) ha prodotto documentazione probatoria (relate di notifica e copie di cartelle) non prodotta in primo grado e ha dedotto la regolarità delle notifiche; la questione giuridica principale ha riguardato l'ammissibilità della produzione documentale in sede di appello nel processo tributario e la prova della notifica (se è necessario il cartaceo originale della cartella o se è sufficiente la relata).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, ha considerato insufficienti le contestazioni generiche sulla conformità agli originali e ha ritenuto provate le notifiche mediante relata. In accoglimento dell'appello di Riscossione Sicilia S.p.A. la sentenza di primo grado è stata riformata: il ricorso della XXXX è stato rigettato. L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani è stato respinto; le spese del presente grado sono poste a carico della XXXX in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. (liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori). Tra la XXXX e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
Norma speciale che consente la libera produzione dei documenti anche in sede di gravame (appello) se i documenti erano comunque preesistenti al giudizio di primo grado; prevale sulla disciplina civile ordinaria di preclusione.
Principio di specialità: nelle materie regolate dal processo tributario le norme processuali tributarie prevalgono sulle norme processuali civili ordinarie.
art. 345, comma 3 c.p.c. (testo introdotto dalla L. n. 69/2009)
Norma di preclusione della produzione documentale in appello nel processo civile; nel processo tributario non trova applicazione per effetto del principio di specialità e dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992.
Cassazione civile
Cass. 22 novembre 2017 n. 27774
Ha affermato che nel processo tributario la preclusione di cui all'art. 345, comma 3 c.p.c. non si applica e che l'art. 58, comma 2 D.Lgs. 546/1992 consente la libera produzione documentale in appello.
Cassazione civile
Cass. 14 giugno 2019 n. 16121
Ha stabilito che, ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo il modello ministeriale; non sussiste un onere di produzione dell'originale della cartella, il cui solo originale è consegnato al destinatario.
Cassazione civile
Cass. 11 giugno 2016 n. 23039
Conferma che per la prova della notificazione effettuata con messo è sufficiente la relata, la matrice o l'estratto di ruolo; non è richiesto l'originale della cartella.
Cassazione civile
Cass. 12 aprile 2016 n. 7105
Stabilisce che la contestazione di conformità all'originale di una copia deve essere specifica e circostanziata; le contestazioni generiche sono inefficaci.
Cassazione civile
Cass. 3 aprile 2014 n. 7775
Ulteriore richiamo al principio per cui la contestazione generica della conformità non è sufficiente; occorre indicare il documento specifico e gli aspetti che si ritengono difformi.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre documenti anche in appello se preesistenti al giudizio di primo grado: la regola di preclusione del codice di procedura civile (art. 345 c.p.c.) non si applica per effetto del principio di specialità.
- Per provare la notificazione di una cartella di pagamento è generalmente sufficiente la produzione della relata compilata secondo il modello ministeriale (o della matrice/estratto di ruolo); non è richiesto l'originale della cartella, il cui unico originale viene consegnato al contribuente.
- La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica e circostanziata (indicare il documento e le parti contestate); le contestazioni generiche sono inefficaci.
- Se la parte resistente in primo grado non si è costituita, ciò non impedisce la produzione successiva di elementi probatori in appello validi ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992; l'assenza di costituzione non equivale automaticamente a prova di inefficacia della notifica.
- In sede di gravame, chi assume l'avvenuta notificazione può limitarsi a produrre la relata o altri estratti idonei a dimostrare l'identità e il contenuto dell'atto; il giudice deve valutare la sufficienza di tali elementi alla luce delle regole probatorie applicabili.
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