Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 1424 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Omessa produzione documentale in primo grado - Ammissibilità in appello - Sussiste - Natura speciale art. 58 comma 2 D.Lgs n. 546/1992

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso impugnava 11 cartelle di pagamento per presunta omessa notifica, decadenza e prescrizione nonché omessa notifica degli atti presupposti. In appello il concessionario (Riscossione Sicilia S.p.A.) ha prodotto documentazione probatoria (relate di notifica e copie di cartelle) non prodotta in primo grado e ha dedotto la regolarità delle notifiche; la questione giuridica principale ha riguardato l'ammissibilità della produzione documentale in sede di appello nel processo tributario e la prova della notifica (se è necessario il cartaceo originale della cartella o se è sufficiente la relata).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile la documentazione prodotta in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, ha considerato insufficienti le contestazioni generiche sulla conformità agli originali e ha ritenuto provate le notifiche mediante relata. In accoglimento dell'appello di Riscossione Sicilia S.p.A. la sentenza di primo grado è stata riformata: il ricorso della XXXX è stato rigettato. L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani è stato respinto; le spese del presente grado sono poste a carico della XXXX in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. (liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori). Tra la XXXX e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norma speciale che consente la libera produzione dei documenti anche in sede di gravame (appello) se i documenti erano comunque preesistenti al giudizio di primo grado; prevale sulla disciplina civile ordinaria di preclusione.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Principio di specialità: nelle materie regolate dal processo tributario le norme processuali tributarie prevalgono sulle norme processuali civili ordinarie.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 345, comma 3 c.p.c. (testo introdotto dalla L. n. 69/2009)

    Norma di preclusione della produzione documentale in appello nel processo civile; nel processo tributario non trova applicazione per effetto del principio di specialità e dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Cassazione civile

    Cass. 22 novembre 2017 n. 27774

    Ha affermato che nel processo tributario la preclusione di cui all'art. 345, comma 3 c.p.c. non si applica e che l'art. 58, comma 2 D.Lgs. 546/1992 consente la libera produzione documentale in appello.

  • Cassazione civile

    Cass. 14 giugno 2019 n. 16121

    Ha stabilito che, ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo il modello ministeriale; non sussiste un onere di produzione dell'originale della cartella, il cui solo originale è consegnato al destinatario.

  • Cassazione civile

    Cass. 11 giugno 2016 n. 23039

    Conferma che per la prova della notificazione effettuata con messo è sufficiente la relata, la matrice o l'estratto di ruolo; non è richiesto l'originale della cartella.

  • Cassazione civile

    Cass. 12 aprile 2016 n. 7105

    Stabilisce che la contestazione di conformità all'originale di una copia deve essere specifica e circostanziata; le contestazioni generiche sono inefficaci.

  • Cassazione civile

    Cass. 3 aprile 2014 n. 7775

    Ulteriore richiamo al principio per cui la contestazione generica della conformità non è sufficiente; occorre indicare il documento specifico e gli aspetti che si ritengono difformi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre documenti anche in appello se preesistenti al giudizio di primo grado: la regola di preclusione del codice di procedura civile (art. 345 c.p.c.) non si applica per effetto del principio di specialità.
  • Per provare la notificazione di una cartella di pagamento è generalmente sufficiente la produzione della relata compilata secondo il modello ministeriale (o della matrice/estratto di ruolo); non è richiesto l'originale della cartella, il cui unico originale viene consegnato al contribuente.
  • La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica e circostanziata (indicare il documento e le parti contestate); le contestazioni generiche sono inefficaci.
  • Se la parte resistente in primo grado non si è costituita, ciò non impedisce la produzione successiva di elementi probatori in appello validi ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992; l'assenza di costituzione non equivale automaticamente a prova di inefficacia della notifica.
  • In sede di gravame, chi assume l'avvenuta notificazione può limitarsi a produrre la relata o altri estratti idonei a dimostrare l'identità e il contenuto dell'atto; il giudice deve valutare la sufficienza di tali elementi alla luce delle regole probatorie applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.