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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Non debenza imposta sulla pubblicità in caso di veicolazione di messaggio sociale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità a spot/manifesti che veicolavano un messaggio con forte valenza sociale (tutela dell'ambiente). Ha sostenuto che il messaggio non mirava a promuovere la domanda di beni o servizi né a migliorare l'immagine commerciale del soggetto espositore, e quindi non rientrava nell'ambito soggettivo/materiale dell'imposta sulla pubblicità. L'amministrazione resistente aveva invece qualificato la comunicazione come pubblicità imponibile e pretendeva il tributo.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso: è stato ritenuto che, quando il contenuto della comunicazione assume una forte valenza sociale e non ha carattere promozionale (non invita all'acquisto, non pubblicizza prodotti o servizi e non comporta un concreto miglioramento dell'immagine commerciale dell'espositore), l'imposta sulla pubblicità non è dovuta. La circostanza che il soggetto espositore svolga attività commerciale non esclude l'esenzione se il messaggio è effettivamente sociale e non funzionale alla promozione economica.

Norme richiamate

  • normativa sull'imposta comunale sulla pubblicità e relativi regolamenti comunali

    La norma sull'imposta sulla pubblicità si applica a comunicazioni dirette a promuovere beni, servizi o l'immagine commerciale; pertanto le comunicazioni con esclusiva o prevalente valenza sociale non rientrano nell'ambito impositivo

  • principio generale di tassazione degli atti pubblicitari

    Per l'applicabilità dell'imposta è necessario che il messaggio abbia natura di pubblicità commerciale; contenuti informativi o di interesse sociale, privi di finalità promozionale, sono esclusi

Massime di principio

  • La tassa sulla pubblicità grava solo su comunicazioni aventi carattere promozionale: bisogna valutare il contenuto e la finalità effettiva del messaggio, non solo la qualifica soggettiva del soggetto che lo ha esposto
  • La mera appartenenza del veicolante a un'attività commerciale non basta a rendere imponibile un messaggio se questo ha prevalente valenza sociale e non mira a incrementare vendite o immagine aziendale
  • Per stabilire l'imponibilità occorre un giudizio oggettivo sul contenuto (presenza di inviti all'acquisto, riferimenti a prodotti/servizi, uso di marchi o slogan promozionali, ecc.); in caso di messaggi 'misti' andrà valutata la prevalenza della finalità
  • L'onere di provare la natura promozionale della comunicazione grava sull'ente impositore; il contribuente può documentare finalità sociali e contestualizzare la campagna
  • In caso di dubbi, è opportuno richiedere un accertamento o un parere formale all'ente locale e conservare materiale che dimostri la natura informativa/sociale della campagna (copy, brief creativo, destinatari, canali, assenza di call to action commerciale)

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