Sentenza del 15/02/2021 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Cartella di pagamento - notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento; questione se la notifica effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento sia sufficiente o richieda una relata di notificazione separata
La decisione
la corte ha ritenuto applicabile l'art. 26 del D.P.R. 602/1973: la notificazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento è considerata perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario. Non è necessaria la redazione di una relata di notifica quando si utilizza tale modo di notificazione; l'esattore è comunque obbligato a conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, per esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. La decisione conferma l'orientamento della Corte di Cassazione (citate nn. 14327/2009 e 6395/2014)
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973 art. 26
consente la notificazione mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la notificazione si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento e non richiede relata se si opta per questa forma; obbligo di conservazione per cinque anni della matrice o copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento
Cass. sent. nn. 14327/2009
giurisprudenza confermativa che riconosce valore probatorio all'avviso di ricevimento come prova della notificazione
Cass. sent. nn. 6395/2014
ulteriore pronuncia conforme che stabilisce l'efficacia della raccomandata con avviso di ricevimento per la notificazione delle cartelle e la non obbligatorietà della relata quando è prodotto l'avviso
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto; non è necessaria una relata separata.
- L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella e l'avviso di ricevimento o la relazione dell'avvenuta notificazione; il contribuente può chiederne l'esibizione: l'assenza di tali documenti può rendere più difficile provare la notifica a carico dell'ente.
- Per contestare efficacemente la notifica, il contribuente deve verificare la data e la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento, eventuali difformità nell'indirizzo o nella persona che ha firmato (consegnatario vs destinatario) e produrre elementi contrari rilevanti (es. prova di irreperibilità).
- I termini per proporre impugnazione decorrono dalla data risultante sull'avviso di ricevimento; dunque la data indicata sull'A/R è determinante per i termini processuali.
- In assenza dell'avviso di ricevimento o della matrice, il contribuente può tentare di invalidare la notifica, ma la giurisprudenza tende a ritenere sufficiente l'A/R quando presente; l'onere probatorio può ricadere sull'ente notificante se il contribuente dimostra l'assenza o l'irregolarità della prova di consegna.
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