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Sentenza

Sentenza del 15/02/2021 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro e imposte ipo-catastali connesso alla registrazione di una sentenza civile che trasferiva la proprieta di un terreno. La societa deduceva la violazione degli artt. 27 comma 2 e 76 del DPR n.131/1986 con conseguente decadenza della pretesa tributaria e, in via subordinata, chiedeva l'annullamento parziale dell'avviso nella misura in cui non era stata detratta l'imposta gia versata in sede di registrazione dei preliminari.

La decisione

L'appello della societa contribuente e stato accolto e la sentenza di primo grado e stata riformata. Il Collegio ha ritenuto che: 1) gli atti dell'autorita giudiziaria soggetti a registrazione sono imponibili anche se, al momento della registrazione, sono impugnati o non ancora passati in giudicato (art. 37 DPR 131/1986); 2) il presupposto dell'imposta e l'esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, non l'efficacia esecutiva; 3) la condizione posta dalla sentenza civile e qualificabile come meramente potestativa, per cui trova applicazione l'art. 27 comma 3 del DPR 131/1986 (gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volonta dell'acquirente non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva). Per la parziale e tempestiva autotutela dell'Ufficio e la complessita interpretativa delle questioni le spese di lite di entrambi i gradi sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • DPR n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) art. 27 comma 3

    Gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volonta dell'acquirente non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva. La Corte ha qualificato la condizione prevista nella sentenza come meramente potestativa e ha applicato questa disposizione.

  • DPR n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) art. 37

    Gli atti dell'autorita giudiziaria soggetti a registrazione sono imponibili anche se al momento della registrazione sono impugnati o non passati in giudicato; e' ammesso solo il conguaglio o rimborso in caso di successiva sentenza passata in giudicato.

  • DPR n. 131/1986 art. 76

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della decadenza della pretesa; nel caso di specie la decisione non si e fondata sulla decadenza ma ha affrontato la qualificazione della condizione e l'applicazione degli artt. 27 e 37.

  • Codice civile art. 2932

    Norma usata per qualificare il trasferimento della proprieta conseguente all'esecuzione dei preliminari; la sentenza civile ha disposto il trasferimento ai sensi di questa disposizione, con una condizione sospensiva relativa al pagamento del prezzo residuo.

Massime di principio

  • La base imponibile per l'imposta di registro, quando si tratta di atti giudiziari soggetti a registrazione, e' costituita dall'esistenza del titolo giudiziale e non dall'efficacia esecutiva: la registrazione e' imponibile anche se l'atto e impugnabile o non passato in giudicato (art. 37 DPR 131/1986).
  • La qualificazione della condizione (sospensiva vs meramente potestativa) e centrale per la determinazione del trattamento fiscale: se la condizione e meramente potestativa (dipende dalla sola volonta del beneficiario) trova applicazione l'art. 27 comma 3 e l'atto non e considerato sotto condizione sospensiva ai fini fiscali.
  • Se in sede preliminare sono state gia' pagate imposte (es. registrazione dei preliminari), tali somme devono essere portate in detrazione nelle successive liquidazioni connesse all'avveramento della condizione; il contribuente deve documentare i pagamenti per ottenere lo scomputo o il conguaglio.
  • L'Agenzia puo esercitare autotutela per correggere liquidazioni errate; in caso di complessita interpretativa e di parziale autotutela del Fisco i giudici tendono a compensare le spese di lite.
  • In situazioni analoghe e' opportuno: documentare tempestivamente il pagamento delle imposte relative a precedenti atti (preliminari), depositare la dichiarazione di avveramento della condizione, contestare formalmente ogni mancata detrazione e, se necessario, qualificare giuridicamente la condizione come meramente potestativa per ottenere un trattamento fiscale favorevole.
  • La giurisprudenza di legittimita e coerente nel ritenere che non sia necessario il passaggio in giudicato perche' nasca l'obbligo di registrare e assoggettare a imposta l'atto; pero' il conguaglio e' possibile dopo il giudicato finale.

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