Sentenza del 15/02/2021 n. 109 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cartella di pagamento notificata via PEC - Firma digitale in formato PAdES - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente ha impugnato la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC perché l'allegato era un file .pdf firmato digitalmente in formato PAdES (firma PDF) e non un file .p7m (firma in formato CAdES). Il motivo del ricorso si fondava sulla presunta illegittimità della notifica per mancato uso del formato CAdES, ritenuto dal ricorrente l'unico tecnicamente valido per la firma digitale delle comunicazioni amministrative.
La decisione
il giudice ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittima la notifica via PEC con allegato .pdf firmato in formato PAdES. La sentenza ha motivato che non esistono disposizioni tecniche né a livello nazionale né a livello UE che impongano in via esclusiva l'uso del formato CAdES; il regolamento eIDAS e il Codice dell'Amministrazione Digitale consentono l'uso di formati diversi purché la firma sia verificabile, garantisca integrità e autenticità e, se necessario, sia qualificata. La notifica via PEC è dunque valida quando il messaggio è correttamente recapitato nella casella PEC del destinatario e l'allegato firmato in PAdES consente la verifica della firma e dell'integrità del documento.
Norme richiamate
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)
Il CAD disciplina la validità delle comunicazioni e delle firme elettroniche nelle pubbliche amministrazioni e non impone l'uso esclusivo di un formato di firma: rileva la validità della firma elettronica e la sua verificabilità.
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
eIDAS definisce tipi di firma elettronica (semplice, avanzata, qualificata) e riconosce formati diversi (inclusi PAdES e CAdES) senza imporre l'esclusività di uno di essi; è rilevante la corrispondenza ai requisiti di integrità, autenticità e verificabilità.
Standard tecnici ETSI (PAdES / CAdES)
gli standard PAdES e CAdES sono modalità tecniche riconosciute per apporre firme elettroniche; la scelta dell'uno o dell'altro formato non è di per sé causa di nullità se la firma è correttamente apposta e verificabile.
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida quando il messaggio viene effettivamente recapitato nella casella PEC del destinatario; il formato dell'allegato firmato (.pdf PAdES vs .p7m CAdES) non invalida la notificazione se la firma è verificabile e garantisce integrità e autenticità.
- eIDAS e il CAD non impongono l'uso esclusivo di CAdES: sia PAdES che CAdES sono formati riconosciuti; la valutazione rilevante è la conformità ai requisiti di firma elettronica (avanzata/qualificata) e la possibilità di verifica.
- Una contestazione basata solo sul formato del file (.pdf anziché .p7m) difficilmente avrà successo; il ricorso può avere esito positivo solo se si dimostra che la firma è invalida, non verificabile, o che la notifica non è stata effettivamente recapitata (problemi PEC), oppure se una norma specifica e tassativa richiede un formato particolare.
- In caso di notifica via PEC, il destinatario dovrebbe conservare le ricevute PEC (ricevuta di avvenuta consegna), verificare tempestivamente la firma con strumenti affidabili e documentare eventuali problemi tecnici per poterli proporre in sede giudiziale.
- Se l'amministrazione richiede o prevede un formato specifico per un atto (per esempio per ragioni operative o regolamentari), tale previsione può vincolare l'azione dell'ente; in assenza di una previsione esplicita, prevale la liceità di formati diversi purché conformi agli standard e verificabili.
- Per impugnare con successo una notifica simile è più efficace dimostrare vizi procedurali concreti (mancata consegna, firma non valida, alterazione del documento) piuttosto che limitarsi a eccepire il solo formato del file.
Testo integrale
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