Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28921/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IRPEF per l'anno 2006 richiesto da un ex dipendente della Banca Commerciale Italiana, che aveva chiesto la restituzione dell'imposta trattenuta in eccesso dal Fondo di previdenza per il personale della banca in sede di liquidazione di una prestazione in capitale. Il contribuente sosteneva che, nel calcolo della base imponibile, dovessero essere esclusi: a) il 4% dei contributi versati dallo stesso lavoratore, ai sensi dell'art. 17, comma 2, TUIR ratione temporis; b) una quota pari all'87,50%/detrazione del 12,5% per le prestazioni periodiche, ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis, TUIR ratione temporis. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione favorevole al contribuente con due motivi: con il primo ha contestato la riconducibilità dei contributi al lavoratore, rilevando che erano stati in realtà versati dalla banca e che comunque non erano obbligatori; con il secondo ha dedotto che la riduzione del 12,5% non fosse applicabile, perché la prestazione era stata liquidata in un'unica soluzione come capitale e non come rendita periodica.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso erariale, ritenendoli fondati e connessi. Ha affermato che il Fondo pensione in questione costituiva una forma di previdenza complementare, con contribuzione di natura facoltativa e non obbligatoria; perciò non spettava l'esenzione pro quota prevista per i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Inoltre, poiché la prestazione era stata erogata in un'unica soluzione, capitalizzata, e non come prestazione periodica, non era applicabile la detrazione del 12,5% sull'imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    L'esenzione pro quota non si applica ai contributi al fondo di previdenza complementare quando la contribuzione non sia obbligatoria e/o non sia sostanzialmente a carico del contribuente; la base imponibile della prestazione capitalizzata non può essere ridotta del 4% invocato.

  • art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986

    Nel testo vigente ratione temporis, non concorrono al reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

  • art. 47, comma 1, lett. h-bis), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per la disciplina fiscale delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare; nel caso concreto la prestazione in capitale è stata assoggettata al regime fiscale della pensione integrativa.

  • art. 48, comma 7-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    La riduzione della base imponibile del 12,5% riguarda le prestazioni periodiche e non le prestazioni liquidate in capitale.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    La prestazione in capitale erogata dal fondo, in forza di accordo risolutivo del rapporto pensionistico integrativo, è reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Le prestazioni in capitale erogate da un fondo di previdenza complementare a favore di un ex dipendente sono imponibili secondo il medesimo regime fiscale della pensione integrativa di riferimento, quando derivino da un accordo di chiusura del trattamento pensionistico integrativo.
  • Ai fini dell'esenzione o della riduzione della base imponibile, rilevano solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi a fondi complementari di natura facoltativa non consentono la detrazione pro quota invocata dal contribuente.
  • Quando la prestazione del fondo è liquidata in un'unica soluzione come capitale, non si applica la riduzione del 12,5% prevista per le prestazioni periodiche.
  • In tema di contribuzione ai fondi pensione aziendali, il meccanismo contabile di imputazione formale dei versamenti non prevale sulla loro effettiva imputazione sostanziale ai fini fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.