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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31547/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Nel corso di un20procedimento di espropriazione immobiliare, i debitori esecutati hanno proposto due opposizioni agli atti esecutivi: una contro l20aggiudicazione del bene disposta dal professionista delegato e l20altra contro il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell20esecuzione a favore dell20aggiudicatario. Le doglianze in cassazione erano due e tutte incardinate sulla violazione delle prescrizioni pubblicitarie fissate nell20avviso di vendita: primo, l20omessa pubblicazione dell20estratto dell20avviso sul portale delle vendite pubbliche, che l20avviso subordinava all20emanazione delle specifiche tecniche e alla operativit20del portale; secondo, la pubblicazione incompleta, su uno dei siti internet indicati, della relazione di stima priva delle conclusioni finali e corredata da una sola fotografia rispetto alle molte presenti. La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure, osservando che le forme di pubblicit20ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, una volta prescritte nell20avviso o nell20ordinanza di vendita, devono essere osservate rigorosamente, perch20funzionali alla trasparenza, alla parit20di condizioni tra i partecipanti e all20affidamento dei terzi potenziali offerenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza del Tribunale di Brescia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l20opposizione agli atti esecutivi. Per effetto di tale decisione ha annullato il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell20esecuzione. Ha inoltre posto a carico della societ20aggiudicataria le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimit20, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 490 c.p.c.

    primi due commi; terzo comma

    Le forme di pubblicit20obbligatorie previste dai primi due commi sono indefettibili; quelle ulteriori consentite dal terzo comma, una volta stabilite dal giudice o dal delegato nell20avviso di vendita, devono essere puntualmente osservate.

  • art. 569 c.p.c.

    L20ordinanza di vendita costituisce il titolo regolatore della fase liquidativa dell20espropriazione immobiliare, con funzione di lex specialis del subprocedimento.

  • art. 576 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura, in relazione al procedimento di vendita forzata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 161-quater disp. att. c.p.c.

    Le specifiche tecniche della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche risultavano gi20emanate prima dell20avviso di vendita, sicch20non poteva dirsi mancato il presupposto addotto nel bando.

  • art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nell20avviso di vendita come base normativa della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche.

  • art. 617 c.p.c.

    L20opposizione agli atti esecutivi 20ha natura meramente rescindente; nel caso concreto ci20e820stata decisione nel merito senza rinvio perch20non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nell20espropriazione immobiliare l20ordinanza di vendita e le prescrizioni pubblicitarie in essa contenute disciplinano l20intera fase liquidativa fino al decreto di trasferimento; le modalit20ivi stabilite, quando aggiuntive rispetto ai minimi legali, vincolano in modo rigoroso la procedura.
  • Le forme di pubblicit20ulteriori individuate dal giudice dell20esecuzione o dal delegato, essendo funzionali a garantire trasparenza, parit20di condizioni tra i partecipanti e affidamento dei terzi, devono essere osservate integralmente: la loro violazione rende illegittimo l20esperimento di vendita e travolge per derivazione il decreto di trasferimento.
  • In tema di vendita forzata immobiliare, lo scostamento dalle istruzioni pubblicitarie concretamente fissate non pu20essere giustificato con valutazioni ex post sulla concreta utilit20raggiunta dalla procedura, poich20ci20e820una presunzione di idoneit20astratta e preventiva dell20inosservanza ad alterare l20esito della gara.
  • Il debitore esecutato e8 legittimato a far valere con opposizione agli atti esecutivi i vizi del subprocedimento di vendita, compresi quelli relativi alla pubblicit20dell20avviso e agli atti successivi che ne derivano.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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