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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32348/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione contro un avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con recupero di maggiore IRES, IRAP e IVA nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel ciclismo. L’Ufficio aveva contestato la spettanza del regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991, ritenendo superato il limite dei proventi commerciali e valorizzando, tra l’altro, le risultanze dei conti correnti rispetto alle fatture esibite. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso e/o errato esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su una ricostruzione illogica e priva di riscontro, avendo ipotizzato senza prova una parziale restituzione di somme agli sponsor dalla differenza tra addebiti bancari e fatture passive, e avendo omesso di considerare elementi che avrebbero dimostrato la reale operatività dell’associazione e l’effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie previste dai contratti di sponsorizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente veicolata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove e delle deduzioni difensive compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione. Ha inoltre rilevato la presenza di una "doppia conforme" di merito e l’assenza dell’indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, requisito necessario per superare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione del materiale probatorio o delle deduzioni difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Per la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiesto che siano depositati gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con l’onere di specificazione del fatto decisivo.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • L. n. 398/1991

    La Corte richiama il regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche e il relativo limite dei proventi commerciali, quale presupposto oggetto di contestazione nel giudizio di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico, decisivo e discusso, non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione inferenziale compiuta dal giudice di merito.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: la Corte di cassazione non può rivalutare autonomamente le risultanze istruttorie o sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes factuali poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
  • La mera denuncia di illogicità o contraddittorietà della motivazione, se in realtà rivolta a contestare la lettura delle prove, non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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