Cassazione Penale, Sentenza n. 35519/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il Tribunale di Torino, con ordinanza impugnata, aveva rigettato l’opposizione contro il decreto del 18 dicembre 2025 che aveva negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 245/2025, mod. 27. Il diniego era fondato sulle pregresse condanne definitive dell’istante per reati di violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sulla dichiarazione mendace di non aver riportato condanne per tali reati e sulla produzione della sola attestazione ISEE, ritenuta insufficiente a documentare i redditi. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 76 e 96 d.P.R. 115/2002 e compromissione del diritto di difesa: a suo avviso, il giudice aveva ritenuto superato il limite reddituale senza indicare elementi concreti, aveva ignorato la valenza dell’autocertificazione e non aveva esplicitato presunzioni o fonti circa eventuali redditi non dichiarati, anche da attività illecite. La difesa aveva inoltre rappresentato che i precedenti risalivano a oltre dodici anni prima, che la dichiarazione inesatta dipendeva da ignoranza della legge e che l’unico reddito percepito era il reddito di cittadinanza, sostenendo che il giudice dovesse effettuare accertamenti d’ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. La presunzione di superamento dei limiti reddituali prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002, dopo la sentenza n. 139/2010 della Corte costituzionale, è relativa e può essere superata, ma grava sul richiedente l’onere di produrre elementi positivi e documentati idonei a dimostrare la situazione economico-patrimoniale, anche del nucleo familiare, nell’anno rilevante. La mera autocertificazione, e nel caso concreto anche la sola attestazione ISEE prodotta, non assolvono tale onere; non spetta all’amministrazione finanziaria provare, neppure per presunzioni, l’effettivo superamento della soglia reddituale. La motivazione del giudice dell’opposizione è stata ritenuta conforme a tale disciplina. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato disposto per le spese del Ministero, non parte necessaria nei giudizi di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002
Deve quindi ritenersi che la predetta presunzione, pur avendo carattere esclusivamente relativo, imponga al richiedente, alla luce dell'impianto argomentativo della citata sentenza della Corte costituzionale, uno specifico onere di produrre elementi positivi idonei a dimostrare le complessive condizioni reddituali del proprio nucleo familiare.
La presunzione di superamento dei limiti reddituali collegata alle condanne per i reati indicati dalla norma è relativa, ma chi chiede il patrocinio deve fornire elementi positivi idonei a dimostrare le condizioni reddituali proprie e del nucleo familiare.
Incombe, invece, sul richiedente l'onere di produrre elementi positivi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste; elementi che, secondo il chiaro tenore della sentenza della Corte costituzionale, non possono consistere nella mera presentazione di un'autocertificazione.
L’autocertificazione, da sola, non è prova contraria sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti reddituali; occorre produrre elementi concreti e documentati.
Il ricorso è inammissibile.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente insieme all’art. 76, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione nella decisione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002, nel testo originario
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
Il testo originario della norma stabiliva la presunzione di superamento dei limiti reddituali per le categorie di condannati indicate; la Corte precisa che, per effetto della pronuncia costituzionale, tale presunzione non opera in modo assoluto.
Massime di principio
- Quando opera la presunzione di superamento dei limiti reddituali prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002, la presunzione è relativa e il richiedente può contrastarla dimostrando la propria effettiva situazione economico-patrimoniale nell’anno di riferimento.
- Per superare tale presunzione, il richiedente deve produrre elementi positivi e documentati idonei a rappresentare le complessive condizioni reddituali del proprio nucleo familiare; la sola autocertificazione non è sufficiente.
- In presenza della presunzione relativa, l’onere di documentare i requisiti reddituali grava sul richiedente e non sull’amministrazione finanziaria, che non è tenuta a provare il superamento della soglia neppure mediante elementi presuntivi.
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