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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, già collocato in pensione, aveva chiesto all'ente previdenziale la rivalutazione contributiva prevista per l'esposizione all'amianto in relazione all'attività svolta presso uno stabilimento industriale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione dell'ente, aveva rigettato la pretesa ritenendo prescritto il diritto: secondo i giudici di merito, il termine decennale decorreva dal pensionamento (gennaio 2001) e la domanda amministrativa presentata nel marzo 2014 era tardiva. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza sotto quattro profili: 1) ha contestato in radice la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva per chi fosse già pensionato alla data di entrata in vigore della disciplina del 2003, sostenendo che il beneficio fosse inscindibile dal diritto a pensione e quindi imprescrittibile; 2) ha denunciato la violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la dimostrazione dei fatti rilevanti per l'eccezione di prescrizione; 3) ha contestato l'individuazione automatica del dies a quo nella data del pensionamento, in assenza di indizi sulla conoscenza dell'esposizione all'amianto; 4) ha ribadito che la prescrizione decorre solo da quando il diritto può essere fatto valere, momento che richiede la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità, dell'esposizione all'amianto, non coincidente di per sé con il pensionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, confermando che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto è soggetto a prescrizione decennale e non è imprescrittibile. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva ancorato in modo automatico il decorso della prescrizione alla data del pensionamento, senza un accertamento concreto della conoscenza o conoscibilità, da parte dell'interessato, dell'avvenuta esposizione oltre soglia all'amianto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle censure accolte e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ha autonoma consistenza rispetto al diritto a pensione ed è soggetto a prescrizione decennale

  • art. 2934 c.c.

    richiamato per sostenere l'erronea affermazione della prescrittibilità/imprescrittibilità del diritto

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, dunque dal momento della conoscenza o conoscibilità dell'esposizione all'amianto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sull'eccezione di prescrizione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare l'uso di presunzioni sul momento di acquisizione della consapevolezza dell'esposizione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l'individuazione presuntiva del dies a quo della prescrizione

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sulla decisione in camera di consiglio

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    in sede di rinvio, il giudice designato provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    rubrica del vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, previsto dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione e non è per ciò solo imprescrittibile.
  • Una volta affermata la prescrittibilità del beneficio, il dies a quo della prescrizione decennale non può essere fissato automaticamente alla data del pensionamento.
  • La decorrenza della prescrizione richiede un accertamento in concreto della conoscenza, o almeno della conoscibilità, da parte dell'interessato, del fatto di essere stato esposto oltre soglia all'amianto durante l'attività lavorativa.
  • L'uso di inferenze astratte o presunzioni non suffragate da specifici elementi di fatto non è sufficiente a individuare il momento iniziale della prescrizione in controversie sulla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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