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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8712/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Pira denuncia violazione di legge e travisamento probatorio, contestando la valutazione della prova indiziaria (in particolare delle intercettazioni), la mancata considerazione dell'assenza di rinvenimento di stupefacenti e l'insufficienza di elementi oggettivi per ritenere la sua partecipazione all'associazione. Falbo contesta la mancata riconduzione del fatto di acquisto di 80 grammi alla ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990, la motivazione sui successivi acquisti e la negazione delle attenuanti generiche, lamentando che molti elementi probatori giustificherebbero una valutazione più favorevole. Jiminian censura presunto travisamento della prova e vizi di motivazione nella valutazione delle intercettazioni: sostiene di essere stata all'oscuro della natura del carico e di avere spiegazioni compatibili con innocenza; inoltre invoca la rilevanza delle dichiarazioni di coimputati che l'avrebbero scagionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivi principali: genericità e aspecificità dell'impugnazione di Pira, mancanza di confronti critici puntuali con le emergenze probatorie valorizzate in sentenza; le censure di Falbo sono sostanzialmente richieste di rivalutazione del materiale probatorio e pertanto inammissibili in sede di legittimità; l'appello di Jiminian pure mira a riconsiderare i fatti e non dimostra l'errore di diritto, e le deduzioni alternative non smentiscono i contatti telefonici ritenuti significativi. La Corte ha richiamato l'impossibilità per la cassazione di rivedere il merito dei fatti e ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, fissata in 3.000 euro per ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR n. 309 del 1990

    La derubricazione a ipotesi lieve non può essere predicata in modo automatico sulla base di una sola asserzione di unicità della transazione; la valutazione tiene conto della pluralita delle cessioni rilevanti penalmente e della quantita della sostanza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilita dei ricorsi comporta la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in 3.000 euro per ciascun ricorrente

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la mera inammissibilita del ricorso non esonera dalla responsabilita per le spese e dalla somma a favore della cassa delle ammende salvo particolare assenza di colpa

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono in genere inammissibili
  • I motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito; le doglianze generiche o meramente dottrinali vengono respinte
  • La prova indiziaria derivante da intercettazioni richiede un'analisi complessiva e argomentata: per impugnare la valutazione occorre indicare errori logici o giuridici concreti nella motivazione
  • L'assenza del rinvenimento della sostanza indebolisce ma non annulla automaticamente l'accusa se esistono elementi indiziari concordanti e altri riscontri
  • La confessione incompleta non garantisce automaticamente attenuanti generiche se vi sono elementi negativi della personalita o contraddizioni rilevanti
  • Per ottenere la derubricazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 bisogna allegare e dimostrare fatti specifici che escludano la portata offensiva della condotta, non limitarsi a chiedere rivalutazioni di merito
  • Ricorsi aspecifici, che si limitano a elencare giurisprudenza senza indicare come la decisione impugnata la contraddica, sono destinati all'inammissibilita

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