Cassazione Penale, Sentenza n. 8712/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. Pira denuncia violazione di legge e travisamento probatorio, contestando la valutazione della prova indiziaria (in particolare delle intercettazioni), la mancata considerazione dell'assenza di rinvenimento di stupefacenti e l'insufficienza di elementi oggettivi per ritenere la sua partecipazione all'associazione. Falbo contesta la mancata riconduzione del fatto di acquisto di 80 grammi alla ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990, la motivazione sui successivi acquisti e la negazione delle attenuanti generiche, lamentando che molti elementi probatori giustificherebbero una valutazione più favorevole. Jiminian censura presunto travisamento della prova e vizi di motivazione nella valutazione delle intercettazioni: sostiene di essere stata all'oscuro della natura del carico e di avere spiegazioni compatibili con innocenza; inoltre invoca la rilevanza delle dichiarazioni di coimputati che l'avrebbero scagionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Motivi principali: genericità e aspecificità dell'impugnazione di Pira, mancanza di confronti critici puntuali con le emergenze probatorie valorizzate in sentenza; le censure di Falbo sono sostanzialmente richieste di rivalutazione del materiale probatorio e pertanto inammissibili in sede di legittimità; l'appello di Jiminian pure mira a riconsiderare i fatti e non dimostra l'errore di diritto, e le deduzioni alternative non smentiscono i contatti telefonici ritenuti significativi. La Corte ha richiamato l'impossibilità per la cassazione di rivedere il merito dei fatti e ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito. In conseguenza dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, fissata in 3.000 euro per ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La derubricazione a ipotesi lieve non può essere predicata in modo automatico sulla base di una sola asserzione di unicità della transazione; la valutazione tiene conto della pluralita delle cessioni rilevanti penalmente e della quantita della sostanza
L'inammissibilita dei ricorsi comporta la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in 3.000 euro per ciascun ricorrente
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la mera inammissibilita del ricorso non esonera dalla responsabilita per le spese e dalla somma a favore della cassa delle ammende salvo particolare assenza di colpa
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono in genere inammissibili
- I motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito; le doglianze generiche o meramente dottrinali vengono respinte
- La prova indiziaria derivante da intercettazioni richiede un'analisi complessiva e argomentata: per impugnare la valutazione occorre indicare errori logici o giuridici concreti nella motivazione
- L'assenza del rinvenimento della sostanza indebolisce ma non annulla automaticamente l'accusa se esistono elementi indiziari concordanti e altri riscontri
- La confessione incompleta non garantisce automaticamente attenuanti generiche se vi sono elementi negativi della personalita o contraddizioni rilevanti
- Per ottenere la derubricazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 bisogna allegare e dimostrare fatti specifici che escludano la portata offensiva della condotta, non limitarsi a chiedere rivalutazioni di merito
- Ricorsi aspecifici, che si limitano a elencare giurisprudenza senza indicare come la decisione impugnata la contraddica, sono destinati all'inammissibilita
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