Cassazione Penale, Ordinanza n. 33168/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (internato)
La controversia
Un internato, detenuto in una casa circondariale in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto una licenza di nove giorni da fruire in un determinato luogo, o in alternativa in un altro luogo. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza. L'interessato proponeva reclamo, poi riqualificato e trasmesso come ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 53 ord. pen., e formulando altresì questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate per contrasto con parametri costituzionali e convenzionali. Il tema centrale della doglianza non riguardava il merito della licenza, ma la correttezza del rimedio impugnatorio e la possibilità di sottoporre a controllo giurisdizionale la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di licenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'atto di impugnazione non fosse un ricorso per cassazione, bensì un appello ex art. 680 c.p.p. avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente una licenza ex art. 53 ord. pen. Ha quindi qualificato l'impugnazione come appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste per l'ulteriore corso, in applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte non ha esaminato nel merito le censure sugli artt. 4-bis e 53 ord. pen. né la questione di costituzionalità, poiché ha risolto la controversia sul piano della qualificazione del mezzo di impugnazione e della competenza funzionale.
Norme richiamate
Le doglianze erano formulate come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte non ha affrontato il merito perché ha riqualificato il mezzo di impugnazione.
Richiamato dalla difesa come parametro della dedotta violazione di legge; la Corte non si pronuncia sul suo contenuto sostanziale.
Le licenze agli internati sono ricondotte a modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva e i provvedimenti che le concernono sono ritenuti appellabili.
Costituisce il rimedio corretto contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le licenze degli internati; l'impugnazione erroneamente proposta è stata qualificata come appello.
Esprime il principio di conservazione dell'impugnazione: l'atto va correttamente qualificato dal giudice ad quem, se erroneamente indirizzato.
artt. 3, 25, 11, 117, comma 1, Cost.
Invocati dalla difesa a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma non esaminati nel merito.
art. 7 CEDU
Parametrò convenzionale invocato dalla difesa per la questione di costituzionalità.
art. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU
Ulteriore parametro convenzionale invocato dalla difesa per la questione di costituzionalità.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che negano o incidono sulle licenze degli internati ex art. 53 ord. pen. rientrano tra i provvedimenti concernenti misure trattamentali extramurarie e sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 680 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità di un'istanza di licenza non è un atto privo di garanzie giurisdizionali quando incide sul grado di privazione della libertà personale dell'internato.
- Se l'impugnazione è stata proposta con un rimedio erroneo, il giudice ad quem deve riqualificarla secondo il suo effettivo contenuto, in applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione.
- Quando la Corte rileva che il mezzo corretto è l'appello e non il ricorso per cassazione, deve limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, senza entrare nel merito delle doglianze.
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