Cassazione Civile, Ordinanza n. 13988/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rideterminando Ires, Irap e Iva sulla base dell'asserita antieconomicità della gestione: in particolare, l'Ufficio valorizzava l'elevata incidenza dei costi per lavoro dipendente e le perdite dichiarate per più anni e, facendo ricorso al metodo analitico-induttivo, ricostruiva i ricavi in base al consumo di carburante e ai chilometri percorsi dai mezzi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece dato ragione all'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione ha chiesto l'estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex L. n. 197/2022, allegando la documentazione della domanda e del pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente e del deposito della documentazione richiesta, rilevando il perfezionamento della procedura ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197/2022, come modificata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata esaminata nel merito la censura relativa all'accertamento fiscale.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e, se la procedura è perfezionata, conduce alla cessazione del giudizio.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il contribuente deve depositare entro il termine previsto copia della domanda di definizione e della prova del pagamento; in tal caso il processo è dichiarato estinto con ordinanza se la decisione è già stata fissata.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
ha modificato la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti richiamata dalla Corte.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
regolano il diniego della definizione, la sua impugnabilità e la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di successivo diniego.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente e deposita la documentazione del perfezionamento della procedura entro il termine previsto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, restando assorbite le censure relative all'accertamento tributario.
- In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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