Cassazione Penale, Ordinanza n. 36011/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha trattato il ricorso de plano e lo ha dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo non consentito ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva applicato la pena concordata per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla pena applicata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Tommaso Cifarelli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla pena applicata.
La disposizione identifica il reato per il quale era stata applicata la pena concordata; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha trattato de plano il ricorso ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo non consentito.
Il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che va dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non consentita, ai fini dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento, la censura relativa alla motivazione sulla pena applicata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena, la censura relativa alla motivazione sulla pena applicata è inammissibile in quanto motivo non consentito ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, può essere trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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