Cassazione Penale, Sentenza n. 22288/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) censura sulla quantificazione e motivazione delle pene accessorie (art. 216 r.d. 16/3/1942, n.267 e criteri di cui agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 132 e 133 cod. pen.), per un presunto difetto di motivazione in relazione all'entità delle pene accessorie (2 anni e 6 mesi) rispetto alla pena principale; 2) censura per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con specifiche critiche circa la valutazione della personalità dell'imputato e l'assenza di esame di taluni elementi favorevoli allegati dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. È stato confermato il giudizio di merito emesso in sede di rinvio dalla Corte di appello di Lecce del 29/05/2022: il reato indicato nel capo B) è stato riqualificato in bancarotta preferenziale e dichiarato estinto per prescrizione; la pena principale è stata rideterminata in 2 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e le pene accessorie in 2 anni e 6 mesi. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e congrua la motivazione (sintetica ma sufficiente) concernente la determinazione delle pene accessorie, alla luce della gravità dei fatti e dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.
Norme richiamate
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 (ult. comma)
citato nel testo e oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale (sent. Corte cost. n. 222/2018)
La disposizione, per la parte che fissava una durata automatica di dieci anni per le pene accessorie, è stata dichiarata incostituzionale; la determinazione della durata delle pene accessorie deve essere effettuata dal giudice in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non automaticamente rapportata alla pena principale
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, art. 233, art. 223
norme di riferimento per i reati contestati (capo A e capo B)
Norme penali del codice fallimentare applicate per la descrizione dei fatti; la Corte ha riqualificato il capo B) come bancarotta preferenziale e constatato l'estinzione per prescrizione
circostanza attenuante generale
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il giudice deve comunque motivare la scelta in modo da far emergere lo scrutinio sulla congruità della pena rispetto alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato
criteri per la determinazione della pena
Costituisce il parametro guida per la dosimetria sia della pena principale sia delle pene accessorie; la motivazione deve indicare i criteri adottati e, quanto maggiore lo scostamento dai parametri edittali, tanto più specifica deve essere la giustificazione
richiamato nella giurisprudenza sul rapporto tra pena principale e pene accessorie
Non può essere usato come automatismo per determinare la durata delle pene accessorie in rapporto alla pena principale; dopo la pronuncia di incostituzionalità occorre la determinazione concreta ai sensi dell'art. 133 c.p.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
richiamato come parametro procedurale
Regola la motivazione dell'attività giudiziaria; invocata dal ricorrente in riferimento all'obbligo motivazionale del giudice di merito
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
motivi di impugnazione in cassazione
Fonte normativa che consente di dedurre la violazione di norme e vizi di motivazione/contraddittorietà in cassazione, utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso
sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018
pronuncia di illegittimità costituzionale sull'art. 216, ult. comma, r.d. n. 267
Ha inciso sull'obbligo del giudice di determinare la durata delle pene accessorie in concreto entro i limiti edittali, eliminando l'automatismo dei dieci anni
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 28910/2019 e altre)
richiamate nel provvedimento
Principi consolidati: (i) la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto secondo art. 133 c.p.; (ii) l'obbligo motivazionale è proporzionale allo scostamento dai parametri edittali; (iii) la valutazione sulle attenuanti generiche è di merito e sindacabile in cassazione solo se viziata da illogicità o carenza logico-argomentativa
Massime di principio
- Il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è una valutazione discrezionale del giudice di merito: la Corte non è tenuta a esaminare tutti gli elementi proposti dalla difesa, ma la decisione deve essere motivata in modo da mostrare che è stato svolto lo scrutinio richiesto e indicare le ragioni ostative salienti
- Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 216 r.d. n. 267, la durata delle pene accessorie non può più essere determinata automaticamente in rapporto alla pena principale; il giudice deve determinare la durata in concreto sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
- L'obbligo motivazionale è proporzionale: quanto più la pena (o la pena accessoria) si discosta verso l'alto dai valori medi o si avvicina al massimo edittale, tanto più dettagliata deve essere la motivazione del giudice rispetto ai criteri valutati (gravità, personalità, finalità della sanzione, circostanze)
- Una motivazione sintetica è ammissibile se comunque idonea a far emergere il ragionamento del giudice e la congruità della scelta, specie quando la misura determinata si colloca nei pressi del limite inferiore o nella media della cornice edittale
- Le valutazioni sulla personalità dell'imputato e sui precedenti devono essere fondate su elementi rilevanti e attuali: precedenti formalmente depenalizzati o di minimo allarme sociale hanno limitata efficacia nella giustificazione di aggravazioni, e la loro utilizzazione deve risultare motivata
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