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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute per l’acquisto di aree fabbricabili, contestando l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000. Secondo l’Ufficio, al momento della compravendita mancava una convenzione di lottizzazione con il Comune. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulla proroga biennale dei termini di decadenza e, dall’altro, l’erronea interpretazione dei requisiti dell’agevolazione, sostenendo che la convenzione dovesse precedere il trasferimento.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Terni aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo sufficiente che l’intervento edificatorio fosse realizzato entro cinque anni e non necessario che la convenzione fosse già stipulata al momento della compravendita. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la CTR aveva condiviso la proroga biennale invocata dall’Agenzia, quindi la censura non si confrontava con la decisione impugnata. Ha respinto il secondo motivo, confermando che la convenzione attuativa non deve necessariamente precedere l’atto di trasferimento, purché siano rispettati il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria e le norme urbanistiche applicabili. Ricorso rigettato; nulla sulle spese, poiché i contribuenti non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 76

    Il primo motivo risulta inammissibile in quanto la CTR ha condiviso pienamente la vigenza della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11 e pertanto alcuna censura può essere mossa ai giudici di appello.

    La disposizione disciplina il termine di decadenza per l’attività di liquidazione e accertamento dell’imposta di registro; nel caso concreto, la censura dell’Agenzia relativa alla sua proroga è stata dichiarata inammissibile perché la CTR aveva già riconosciuto la proroga biennale.

  • Legge n. 289/2002, art. 11, commi 1 e 1-bis

    Il primo motivo risulta inammissibile in quanto la CTR ha condiviso pienamente la vigenza della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11 e pertanto alcuna censura può essere mossa ai giudici di appello.

    La proroga biennale dei termini di decadenza prevista dalla norma era stata riconosciuta dalla CTR; perciò l’Agenzia non poteva censurare la sentenza sul presupposto che i giudici d’appello non l’avessero considerata.

  • Legge n. 388/2000, art. 33, comma 3

    In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, purchè sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione dà diritto all'agevolazione, ma non che essa deve precedere l'atto di disposizione.

    La convenzione di lottizzazione non deve essere necessariamente anteriore al rogito: il requisito decisivo è il rispetto del termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria, nel quadro urbanistico applicabile.

  • Legge n. 350/2003, art. 2, comma 3

    In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, purchè sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione dà diritto all'agevolazione, ma non che essa deve precedere l'atto di disposizione.

    La norma è letta nel senso che la stipula della convenzione non deve necessariamente precedere il trasferimento, purché siano rispettati il termine quinquennale e le regole urbanistiche.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione relativa all’acquisto di aree in piani particolareggiati, la convenzione attuativa con il Comune non deve necessariamente essere già stipulata alla data del rogito; può intervenire successivamente, purché ricorrano gli altri requisiti.
  • Il requisito temporale centrale è l’effettiva utilizzazione edificatoria entro cinque anni dall’acquisto, nel rispetto della disciplina urbanistica applicabile.
  • In cassazione, una censura è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: qui l’Agenzia contestava il mancato riconoscimento della proroga, benché la CTR l’avesse già riconosciuta.

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