Cassazione Civile, Ordinanza n. 04996/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta da una socia accomandataria contro il pignoramento di quote di una società in accomandita semplice eseguito da una società e da altri soggetti. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello di Milano l'aveva accolta. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nella sentenza di legittimità il merito dei motivi non viene esaminato perché la Corte rileva pregiudizialmente l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva allegato che la sentenza d'appello fosse stata notificata, ma non aveva depositato la copia notificata del provvedimento né una relata idonea a dimostrare la decorrenza del termine breve; inoltre il ricorso per cassazione risultava notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, senza che fosse esperibile l'eccezione prevista dalla giurisprudenza richiamata. La sopravvenuta dichiarazione di fallimento della ricorrente è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'interruzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., senza esaminare i due motivi di impugnazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. È stato inoltre precisato che la dichiarazione di fallimento della ricorrente, intervenuta dopo la notifica del ricorso, non interrompe il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, quando necessaria per verificare la tempestività del ricorso, comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
se risulta allegata o accertata la notificazione della sentenza impugnata, opera il termine breve di impugnazione.
in difetto di allegazione della notificazione della sentenza impugnata, la Corte verifica la tempestività del ricorso rispetto al termine lungo.
la copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione può essere depositata nei modi consentiti dalla norma ai fini della verifica della tempestività.
comma 1-quater; comma 1-bis
in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, quando il ricorrente deduce o risulta che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, egli ha l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata osservanza di tale onere, ove la notificazione del ricorso sia avvenuta oltre il termine breve, determina l'improcedibilità del ricorso.
- Se il ricorrente non allega la notificazione della sentenza impugnata, la Corte presume che operi il termine lungo di impugnazione e verifica la tempestività del ricorso rispetto a tale termine; se invece la notificazione è allegata o risulta dagli atti, opera il termine breve e l'onere documentale si aggrava.
- La dichiarazione di fallimento di una parte, sopravvenuta dopo l'instaurazione del giudizio di cassazione, non integra causa di interruzione del processo di legittimità, nel quale opera l'impulso d'ufficio.
- La produzione di una semplice copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico, non corredata dalla prova della sua notificazione, non basta a superare il controllo di procedibilità quando la tempestività del ricorso dipende dalla decorrenza del termine breve.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04819/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04822/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →