Cassazione Penale, Ordinanza n. 33782/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo generico il primo motivo e manifestamente infondato il secondo. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo riportato si interrompe nella parte finale del dispositivo, ma l'esito dell'inammissibilità e le conseguenze economiche risultano espressamente indicati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli avverso la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. A uno dei ricorrenti era stata inoltre applicata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ma è stato ritenuto del tutto generico. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sull'analisi dei motivi di appello ed è stato giudicato manifestamente infondato. In particolare, quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze, l'appello di uno dei ricorrenti non aveva contestato specificamente il rilievo attribuito alle modalità del fatto e al valore della cosa sottratta quali elementi guida per la determinazione della pena e per valutare l'incidenza delle attenuanti generiche. Per l'altro ricorrente, il giudizio di equivalenza era comunque precluso dal divieto previsto dall'art. 69, ultimo comma, c.p., in ragione della recidiva pluriaggravata. Anche le doglianze relative alla misura della riduzione di pena per il tentativo sono state ritenute aspecifiche. Infine, la censura concernente l'esclusione della recidiva era generica, non indicando le ragioni per cui l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa. La Corte ha preliminarmente ribadito che, quando è denunciata una questione processuale relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti necessari a verificare la correttezza giuridica della decisione, operando anche come giudice del fatto limitatamente alla questione di rito.
Norme richiamate
In presenza di recidiva pluriaggravata opera il divieto richiamato dalla Corte, con conseguente impossibilità di pervenire al giudizio di equivalenza delle circostanze nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama la diversa disciplina del vizio di motivazione, rispetto alla quale è precluso l'accesso diretto agli atti nei limiti indicati dalla decisione.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione denuncia una questione processuale relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti necessari per verificare la correttezza giuridica della decisione, anche prescindendo dalla motivazione offerta dal giudice di merito.
- Un motivo di impugnazione è inammissibilmente generico quando non indica in modo specifico le ragioni per cui la decisione sull'applicazione o sull'esclusione di un'aggravante, sul giudizio di equivalenza o sulla misura della diminuzione di pena dovrebbe essere riformata.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dal giudice, tra cui le modalità del fatto e il valore della cosa sottratta; il mero dissenso non soddisfa il requisito di specificità.
- In presenza di recidiva pluriaggravata trova applicazione il divieto previsto dall'art. 69, ultimo comma, c.p., rilevante ai fini del giudizio di equivalenza delle circostanze.
- La doglianza relativa all'esclusione della recidiva è generica se non espone le ragioni concrete per cui l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa.
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