Cassazione Civile, Ordinanza n. 26520/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato le rendite catastali proposte, tramite procedura DOCFA, per due capannoni non più produttivi appartenenti a un complesso industriale. La società aveva impugnato gli atti dinanzi alla CTP, ottenendo un accoglimento solo parziale quanto alla decorrenza degli effetti fiscali; in appello la CTR ha invece accolto integralmente il gravame ritenendo, da un lato, non chiarite le ragioni dell'incremento rispetto a una precedente rendita e, dall'altro, insufficiente la motivazione dell'avviso per mancata indicazione dei beni comparabili. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su censure non effettivamente dedotte; 2) violazione della normativa catastale (L. n. 1249/1939 e D.P.R. n. 1142/1949) per avere la CTR ritenuto illegittimo il riclassamento, invece legittimamente effettuato con metodo indiretto e senza necessità di market approach; 3) motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, per asserita mancata indicazione degli elementi valutati. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR non fosse incorsa in ultrapetizione perché aveva esaminato le doglianze nella loro portata sostanziale, comprensive del contestato criterio di stima e della motivazione degli avvisi. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendoli logicamente connessi e fondati: la motivazione della CTR era apodittica e non aveva verificato la corretta applicazione della disciplina e dei criteri, anche giurisprudenziali e amministrativi, relativi alla stima diretta/indiretta delle unità immobiliari speciali; inoltre non emergeva un effettivo confronto con i criteri adottati dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma sul vizio di nullità della sentenza per extrapetizione e per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Usato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che non vi è ultrapetizione se il giudice esamina una questione tacitamente compresa nelle domande.
Legge 11 agosto 1939, n. 1249
Richiamata quale base normativa della disciplina catastale e della determinazione della rendita degli immobili speciali.
artt. 8, 10, 27, 28, 29 e 38 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamati per la disciplina delle operazioni di estimo del Catasto Urbano e dei criteri di determinazione della rendita catastale, anche mediante procedimento indiretto.
art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Richiamato quale fonte della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.
Richiamato come regolamentazione della procedura DOCFA e del procedimento partecipativo di attribuzione della rendita.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. in L. n. 1249 del 1939
"La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici... è determinata con stima diretta per ogni singola unità"
La Corte lo richiama per affermare che gli immobili speciali o singolari si stimano con criterio diretto; la stima indiretta è comunque regolata dai criteri catastali e deve considerare lo stato attuale e il deprezzamento.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3
Citato come base delle dichiarazioni di accatastamento presentate nella procedura DOCFA.
art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949
Citato in relazione alle dichiarazioni di accatastamento e alla procedura di classamento.
art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per il vizio di motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle nullità processuali.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, non ricorre ultrapetizione quando il giudice decide su una questione che, pur non formulata in modo espresso, deve ritenersi implicitamente compresa nelle censure dedotte, perché logicamente e necessariamente connessa alle domande proposte.
- Nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento può essere sintetica solo se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente; quando invece contesta proprio quei dati fattuali, la motivazione deve essere specifica e deve indicare le difformità riscontrate, così da consentire la difesa e delimitare il contenzioso.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima catastale può essere effettuata anche con procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione, ma il criterio deve comunque tener conto dello stato attuale del bene, del suo deprezzamento e dell'obsolescenza tecnico-funzionale.
- La sentenza tributaria è affetta da motivazione apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non consente di verificare la reale applicazione delle norme e dei criteri tecnici rilevanti.
- In sede di legittimità, la censura sulla rendita catastale di immobili speciali deve essere valutata confrontando la motivazione dell'atto con la disciplina catastale e con i criteri tecnici richiamati dalla giurisprudenza, non potendo il giudice limitarsi ad affermazioni apodittiche.
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