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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28811/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata ritenuta responsabile in primo e secondo grado del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla fascia alcolemica più elevata, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, l'inosservanza di norme processuali per mancata assunzione di una prova ritenuta assolutamente necessaria ex art. 507 c.p.p., nonché carenze, contraddizioni e illogicità della motivazione; dall'altro, la violazione di legge e l'erronea applicazione della normativa sostanziale e processuale in tema di guida in stato di ebbrezza, contestando il raggiungimento della prova della colpevolezza e, in particolare, il superamento della soglia alcolemica prevista dalla lettera c) dell'art. 186 cod. strada. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a una diversa lettura del compendio probatorio e alla rivalutazione del fatto, profilando anche l'asserita inutilità o inattendibilità dell'alcoltest e la non indispensabilità di ulteriori acquisizioni istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza impugnata, osservando che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest integra prova dello stato di ebbrezza e che grava sulla difesa l'onere di allegare specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti. Ha inoltre affermato che la rinnovazione istruttoria in appello ha carattere eccezionale e che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la necessità dell'esame del consulente della difesa e dell'acquisizione dell'elaborato tecnico. Le doglianze sul superamento della soglia alcolemica e sull'apprezzamento del tempo trascorso tra la guida e l'alcoltest sono state considerate censure di merito, non scrutinabili in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada

    L'esito positivo dell'alcoltest, se riferito a una fascia alcolemica superiore alla soglia della lettera c), costituisce prova dello stato di ebbrezza; la difesa deve allegare specifici vizi dell'accertamento per contestarne l'attendibilità.

  • art. 186, comma 2-bis cod. strada

    Richiamato quale parte della fattispecie contestata di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 507 c.p.p.

    La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la mancata assunzione della prova ritenuta non indispensabile non integra vizio censurabile in cassazione se la motivazione è congrua.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di prova della colpevolezza; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la valutazione probatoria era adeguatamente motivata.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma evocata per contestare l'apprezzamento della prova; la Corte ha ribadito che la rivalutazione del materiale probatorio è preclusa in sede di legittimità quando la motivazione è logica e congrua.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione; la Corte ha escluso vizi motivazionali della sentenza impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma l'effetto processuale dichiarato è l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di alterazione alcolemica, salvo che la difesa alleghi e dimostri specifici vizi della strumentazione, dell'omologazione o dei controlli prescritti.
  • La contestazione dell'attendibilità dell'alcoltest non può risolversi in affermazioni generiche: l'onere di allegazione della difesa deve essere concreto e specifico.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione.
  • Le censure che mirano a una nuova valutazione delle prove e del fatto, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, sono inammissibili in cassazione se la sentenza impugnata presenta un ragionamento logico e coerente.
  • La distanza temporale tra la guida e l'alcoltest non è di per sé decisiva se il giudice di merito, sulla base delle emergenze probatorie e di massime di esperienza, ne esclude l'incidenza significativa sulla prova del tasso alcolemico.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniProve
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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