Cassazione Civile, Ordinanza n. 24823/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriata)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa nella quale un collegio di tecnici, nominato ai sensi del d.P.R. 327/2001, aveva depositato una stima dell’indennità di espropriazione indicata dalla parte espropriata come definitiva e vincolante. La società espropriata ha convenuto in giudizio l’autorità espropriante chiedendo la condanna al pagamento della differenza tra la somma già incassata e la maggiore indennità ritenuta dovuta, deducendo che, dopo il deposito della stima, l’ente avrebbe dovuto pagare, depositare la somma o proporre opposizione alla stima, e che, non avendo fatto nulla, si sarebbe autovincolato al risultato peritale. Il Tribunale di Roma ha però dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la domanda dovesse essere proposta davanti alla Corte d’Appello quale giudice funzionalmente competente per l’accertamento della giusta indennità. La ricorrente ha impugnato tale decisione con regolamento di competenza, articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 38 c.p.c., sostenendo che l’incompetenza era stata rilevata d’ufficio tardivamente, dopo la prima udienza di trattazione; con il secondo ha contestato la stessa qualificazione della controversia come soggetta alla competenza funzionale della Corte d’Appello, trattandosi invece di azione di condanna al pagamento dell’indennità già determinata dal collegio dei tecnici e non di opposizione alla stima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo tardivo il rilievo officioso dell’incompetenza da parte del Tribunale oltre la prima udienza di trattazione, in violazione dell’art. 38 c.p.c. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. Conseguentemente ha cassato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, rimettendo le parti davanti a detto giudice. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La parte ricorrente ha denunciato la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione avverso la statuizione sulla competenza.
non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
L’incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile non può essere rilevata d’ufficio oltre la prima udienza di trattazione; il suo rilievo in sentenza è tardivo.
L’eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta è stata ritenuta tardiva perché proposta oltre i termini per la costituzione.
È il termine processuale di riferimento oltre il quale il rilievo officioso dell’incompetenza non è più consentito.
Disciplina la stima dell’indennità di espropriazione da parte del collegio dei tecnici.
È richiamato per il deposito della perizia di stima presso l’ufficio espropriazioni.
È evocato dalla difesa resistente in relazione alla chiusura del procedimento espropriativo e alla somma riconosciuta come definitiva.
È richiamato quale norma che attribuisce alla Corte d’Appello la competenza sulle controversie relative all’indennità di espropriazione.
È richiamato come norma processuale che disciplina il rito e la competenza nelle controversie in materia di opposizione alla stima dell’indennità.
Massime di principio
- Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza è soggetto al limite temporale dell’art. 38 c.p.c. e non può essere effettuato per la prima volta nella sentenza, neppure quando la competenza sia configurata come funzionale e in unico grado.
- Quando una controversia è introdotta non come opposizione alla stima, ma come azione di condanna al pagamento dell’indennità ritenuta dovuta, occorre verificare la corretta qualificazione della domanda prima di declinare la competenza.
- Se il giudice di primo grado dichiara tardivamente la propria incompetenza dopo aver superato la prima udienza di trattazione, la decisione sulla competenza è viziata e deve essere cassata.
- L’eccezione di incompetenza proposta dalla parte convenuta oltre i termini di comparsa di risposta è tardiva e non può fondare validamente la decisione del giudice.
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