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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04762/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto generici e non specificamente correlati alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni dell'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione a fini di spaccio di hashish e cocaina, contestata come reato in materia di stupefacenti con aggravante ex art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990. La Corte di legittimità rileva che il ricorso si limita a censure apodittiche e di mero stile, prive di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva descritto puntualmente fatti e prove, escludendo sia la destinazione all'uso personale sia la qualificazione del fatto come di lieve entità, valorizzando il quantitativo, la diversa natura delle sostanze e soprattutto la consumazione del fatto all'interno del carcere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si risolve in censure apodittiche, generiche o di mero stile, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La qualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio può essere sostenuta valorizzando il quantitativo di sostanza, la diversa natura delle sostanze sequestrate e il contesto concreto della condotta, incluso il luogo di consumazione.
  • Per escludere la destinazione all'uso personale e la qualificazione del fatto di lieve entità, il giudice di merito può fare riferimento a un complesso di elementi oggettivi e contestuali; la cassazione non può sostituire a tale apprezzamento valutazioni meramente assertive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le statuizioni sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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