Cassazione Civile, Ordinanza n. 19232/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Lecce, l'attore aveva proposto querele di falso. Con provvedimento del 3 settembre 2021, adottato nel contesto delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il tribunale monocratico dispose che il procedimento fosse trattato "in presenza". L'attore ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che, in relazione alle querele di falso, la cognizione spettasse al tribunale in composizione collegiale e chiedendo l'annullamento del provvedimento, con declaratoria di competenza del collegio. Le controparti intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse meramente ordinatorio, limitato a stabilire la trattazione "in presenza" del processo, senza contenere neppure implicitamente una decisione sulla competenza, né un atto idoneo a pregiudicare la successiva decisione definitiva sulla competenza. Ha inoltre escluso che potesse operare il principio dell'apparenza, perché il tribunale non aveva qualificato la questione come di competenza, ma aveva solo disposto sulla modalità di trattazione. La Corte ha infine rilevato che il regolamento di competenza non è mezzo idoneo a far valere la violazione dell'art. 50-bis c.p.c., trattandosi di norma che attiene alla ripartizione interna degli affari nel tribunale e non alla competenza in senso tecnico. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le intimate non hanno resistito; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il regolamento di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che decidano in modo irretrattabile sulla competenza, adottati da un organo dotato di potere decisorio e che presuppongano affermazione o negazione della competenza
disciplina la composizione collegiale del tribunale e riguarda la ripartizione interna degli affari, non la competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di esito processuale sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è esperibile soltanto contro provvedimenti che contengano una vera decisione sulla competenza, espressa o anche implicita, e che siano idonei a incidere irretrattabilmente sulla relativa questione.
- Un provvedimento meramente ordinatorio, che regoli solo la modalità di trattazione del processo, non è impugnabile con regolamento di competenza se non decide, neppure implicitamente, sulla competenza.
- La violazione delle norme sulla composizione del giudice o sulla ripartizione interna degli affari nel medesimo ufficio non integra, di per sé, una questione di competenza suscettibile di regolamento di competenza.
- Il principio dell'apparenza opera solo quando il giudice abbia effettivamente qualificato la questione come di competenza, mentre non può essere invocato se il provvedimento si limita a statuire su profili organizzativi o procedurali.
- Il regolamento di competenza non è mezzo idoneo a far valere vizi del procedimento o della composizione del giudice quando la censura non investa la competenza tecnica in senso proprio.
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