Sentenza n. 8955/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione del Comune di Tarquinia del 14.4.2026, reg. gen. n. 539, avente a oggetto: revoca affidamento del servizio di gestione dello stabilimento balneare comunale e contestuale risoluzione del contratto rep. 1021 del 10.7.2025; escussione della polizza fideiussoria n. 450633864 del 6.5.2025; rilascio dell’immobile libero da persone e cose entro il termine di 15 giorni; annullamento d’ufficio delle scia prot. n. 23238 del 30.5.2026 (pratica Suap n. 16763281009-29052025-1812), relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e prot. n. 23193 del 30.5.2025 (pratica Suap n. 16763281009-29052025-1711), per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare; - del preavviso di revoca dell’affidamento del servizio di gestione dello stabilimento balneare comunale per il triennio 2025- 2027 e contestuale risoluzione del contratto del 10.07.2025 cit.; - in quanto occorrer possa, della nota della Capitaneria di porto di Civitavecchia del 9.3.2026 (prot. Comune di Tarquinia n. 10911 del 10.3.2026), recante la relazione di sopralluogo presso lo stabilimento balneare comunale Bonita Beach; nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in dipendenza dei provvedimenti sopra impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di revoca dell'affidamento della gestione dello stabilimento balneare, risoluzione del contratto, escussione della garanzia, rilascio dell'immobile e dichiarato annullamento d'ufficio delle SCIA relative alle attività esercitate
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui il Comune, ritenendo integrati alcuni inadempimenti contrattuali — pagamento intempestivo del canone, mancata esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma e realizzazione di abusi edilizi — ha disposto la risoluzione del contratto di gestione dello stabilimento balneare comunale, la contestuale revoca dell'affidamento, l'escussione della polizza fideiussoria, il rilascio dell'immobile e il dichiarato annullamento d'ufficio delle SCIA relative alla somministrazione di alimenti e bevande e all'esercizio dello stabilimento balneare. Sono stati dedotti: violazione del contraddittorio; insussistenza degli inadempimenti contestati; illegittimità dell'annullamento delle SCIA; illegittimità dell'escussione della garanzia; nonché domande risarcitorie per danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l'esecuzione di obbligazioni contrattuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione dinanzi a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative a pretese risolutorie, risarcitorie e restitutorie fondate sull'inadempimento di obbligazioni inerenti all'esecuzione di un contratto di gestione stipulato, ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav., tra l'ente concessionario e il terzo sub-concessionario. La giurisdizione non varia in ragione del soggetto che abbia assunto l'iniziativa processuale e non può essere frazionata in funzione della diversa soggettività delle parti. Il riferimento del Comune all'annullamento d'ufficio delle SCIA non ha modificato la natura della controversia: secondo il TAR, tale qualificazione formale dissimulava la mera affermazione che, venuto meno il titolo contrattuale per l'uso del bene demaniale, il privato non potesse più proseguire le attività segnalate. Le spese sono state compensate per la peculiarità del caso.
Norme richiamate
gestione dello stabilimento balneare
Il contratto di gestione stipulato dall'ente concessionario con il terzo sub-concessionario integra il rapporto contrattuale la cui esecuzione, comprese le pretese risolutorie, restitutorie e risarcitorie per inadempimento, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione.
definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie concernenti la risoluzione, la restituzione e il risarcimento derivanti dall'inadempimento di un contratto di gestione stipulato ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav. tra l'ente concessionario e il terzo gestore appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attengono alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
- La giurisdizione non può essere frazionata in base alla parte che assume l'iniziativa processuale: la natura della controversia resta la medesima sia quando agisca il privato sia quando agisca l'amministrazione.
- La qualificazione formale di un atto come annullamento d'ufficio di una SCIA non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa quando la misura sia stata adottata quale conseguenza meramente contrattuale della cessazione del titolo che consentiva l'uso del bene e l'esercizio dell'attività.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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