Cassazione Penale, Sentenza n. 36843/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza di Varese, con decreto del 4 novembre 2025, aveva disposto l’espulsione dal territorio dello Stato, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, di uno straniero detenuto in espiazione di una pena di tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari, commessi ai danni della moglie e alla presenza dei figli minori. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 13 maggio 2026, aveva respinto l’opposizione e confermato il decreto. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 8 CEDU, 2 e 117 Cost. e 16 e 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nonché vizio di motivazione: ha sostenuto che il Tribunale avrebbe attribuito rilievo dirimente alla condizione di soggiorno irregolare, senza svolgere un effettivo bilanciamento tra interesse all’espulsione e radicamento in Italia; ha inoltre invocato la presenza di tre figli italiani, la permanenza in Italia dal 1996, una posizione contributiva e la disponibilità di un immobile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 19, comma 2, lett. d-bis), e 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, contestando la valutazione delle condizioni sanitarie: secondo la difesa, la compatibilità delle patologie con la detenzione non dimostrerebbe quella con il rimpatrio e il Tribunale avrebbe dovuto considerare anche le difficoltà di accesso alle cure nel Paese di origine. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 16, comma 5, e 19 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, in relazione alla direttiva 2004/38/CE e all’art. 8 CEDU, lamentando che non fosse stato considerato il vincolo giuridico con i tre figli cittadini italiani ai fini della proporzionalità dell’allontanamento e della tutela della vita familiare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato che l’espulsione prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 richiede, oltre alla verifica delle cause ostative, un bilanciamento concreto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 CEDU, anche dopo la modifica dell’art. 19 operata dal d.l. n. 20 del 2023. Nel caso concreto, il Tribunale aveva svolto tale valutazione: i rapporti con l’ex moglie e i figli residenti in Italia risultavano interrotti, non vi erano visite familiari durante la detenzione né altri riferimenti affettivi significativi, mentre il condannato manteneva contatti telefonici con una seconda moglie residente all’estero. Il solo vincolo giuridico di filiazione non dimostrava l’esistenza di una relazione familiare attuale ed effettiva. Anche le doglianze sanitarie sono state disattese: la documentazione non indicava patologie tali da far prevedere un concreto pregiudizio per la salute in caso di rimpatrio, e i riferimenti difensivi alle criticità del sistema sanitario del Paese di origine erano generici e non collegati alle cure effettivamente necessarie. La condizione di soggiorno irregolare era stata considerata solo come uno degli elementi della valutazione complessiva, non come ragione esclusiva dell’espulsione. Permanenza, pregressa attività lavorativa e disponibilità di un immobile erano stati ponderati, ma ritenuti recessivi rispetto alla mancanza di relazioni familiari effettive e all’assenza di ostacoli sanitari. Le censure miravano, in definitiva, a ottenere una diversa ponderazione dei fatti senza evidenziare omissioni o fratture logiche nella motivazione. La Corte ha inoltre disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi generalità e altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
l'espulsione dell lo straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, del medesimo decreto legislativo, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, non può essere disposta allorché, alla luce delle concrete circostanze del caso e dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo, essa si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato incompatibile con l'art. 8 CEDU.
L’espulsione alternativa alla detenzione non può essere disposta quando, valutate le circostanze concrete secondo i criteri convenzionali, comporti un’ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
anche con riguardo all'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione, questa Corte ritiene, pertanto, da tempo, che il giudice di sorveglianza non possa arrestare il proprio scrutinio alla mera verifica della ricorrenza di una delle condizioni impeditive contemplate dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, ma debba, acquisendo ove occorra le necessarie informazioni, procedere al contemperamento tra le esigenze sottese all'adozione della misura e quelle inerenti alla salvaguardia delle relazioni private e familiari dell'interessato
Il controllo del giudice di sorveglianza non si esaurisce nella verifica delle cause ostative tipizzate: deve comprendere, ove la situazione sia ritualmente prospettata, un bilanciamento concreto tra le ragioni dell’espulsione e la tutela delle relazioni private e familiari.
art. 8 CEDU
il giudice penale, nel disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, quale che ne sia il fondamento normativo, è tenuto a verificare che l'allontanamento non si traduca in un'indebita compressione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, procedendo, ove la relativa situazione sia stata ritualmente prospettata, a un esame comparativo della condizione dell'interessato con gli ulteriori parametri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali la capacità a delinquere, secondo una prospettiva di equilibrato contemperamento tra l'interesse generale alla sicurezza della collettività e quello individuale alla salvaguardia della sfera privata e familiare, anche quando gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani
L’espulsione è soggetta a un controllo di proporzionalità che bilancia sicurezza collettiva e situazione privata e familiare dell’interessato; la tutela convenzionale non dipende dalla cittadinanza italiana degli altri componenti della famiglia.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
Continua, inoltre, a trovare piena applicazione l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui «(a)llo straniero comunque presente [...] nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».
I diritti fondamentali riconosciuti dalle norme interne e dalle convenzioni internazionali spettano allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato e concorrono a orientare l’interpretazione della disciplina dell’espulsione.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
Il comma 1.1. dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte sopravvissuta all'intervento abrogativo, continua infatti a vietare il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso altro Stato «qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» del medesimo decreto legislativo, nel testo risultante dal d.l. n. 130 del 2020, convertito dalla legge n. 173 del 2020; obblighi che la disposizione individua in quelli «costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, richiamati dall’art. 5, comma 6, restano rilevanti per il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, e includono gli obblighi derivanti dalla Convenzione EDU.
procedendo, ove la relativa situazione sia stata ritualmente prospettata, a un esame comparativo della condizione dell'interessato con gli ulteriori parametri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali la capacità a delinquere, secondo una prospettiva di equilibrato contemperamento tra l'interesse generale alla sicurezza della collettività e quello individuale alla salvaguardia della sfera privata e familiare
I parametri dell’art. 133 c.p., compresa la capacità a delinquere, concorrono alla valutazione comparativa necessaria per bilanciare sicurezza collettiva e tutela della vita privata e familiare in materia di espulsione.
art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286 del 1998
Anche su tale versante il Tribunale ha svolto una specifica verifica, escludendo, sulla scorta della documentazione sanitaria acquisita, che il quadro patologico fosse connotato da gravità tale da consentire di ragionevolmente prospettare che il rimpatrio potesse tradursi in un concreto pregiudizio per l’integrità fisica dell’interessato.
La causa ostativa sanitaria richiede che le condizioni concrete, considerate sulla base degli elementi acquisiti, consentano di prospettare un pregiudizio concreto per l’integrità fisica in caso di rimpatrio; allegazioni generiche sulle carenze sanitarie del Paese di destinazione non bastano.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Attesi i riferimenti a dati sensibili del ricorrente, va, da ultimo, disposto, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, che le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano omessi ai sensi dell’art. 52 d. lgs. 196/03.
Quando ricorrono i presupposti indicati nel provvedimento, in caso di diffusione della decisione devono essere omessi generalità e altri dati identificativi dell’interessato.
Massime di principio
- L’espulsione dello straniero detenuto quale sanzione alternativa alla detenzione richiede un esame concreto e complessivo della situazione personale e non può fondarsi sulla sola irregolarità del soggiorno.
- Anche dopo l’abrogazione dei criteri legislativi precedentemente indicati nell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, resta necessario verificare, alla luce dell’art. 8 CEDU e dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo, che l’espulsione non costituisca un’ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare.
- Il giudice di sorveglianza deve bilanciare l’interesse pubblico sotteso all’espulsione con l’effettività dei legami familiari e sociali dell’interessato, il suo inserimento nel Paese e gli altri elementi concreti pertinenti; il mero status familiare non dimostra da solo l’esistenza di una vita familiare attuale ed effettiva.
- La deduzione di una causa ostativa sanitaria deve essere collegata alle patologie dell’interessato, alle cure di cui necessita e alla concreta indisponibilità o sostanziale inaccessibilità di tali cure nel Paese di destinazione; allegazioni generiche sulle criticità del sistema sanitario non sono sufficienti.
- Il ricorso per cassazione non consente di sostituire alla ponderazione motivata del giudice di merito una diversa valutazione delle circostanze; la censura deve individuare un’omissione rilevante o un vizio logico effettivo della motivazione.
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